Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. I n. 12213 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità e manifesta infondatezza, il motivo di ricorso per cassazione che denunci la mancata acquisizione di un atto amministrativo senza confrontarsi con la motivazione con cui i giudici di merito ne hanno comunque accertato il contenuto. Il controllo sulla legittimità dell’atto ai fini della sua disapplicazione incidentale presuppone che la censura si misuri con le ragioni espresse in sentenza, non con la sola assenza materiale del documento. Il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non richiede la disamina di tutti gli elementi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen. e rideterminava la pena per il residuo reato di violazione degli obblighi imposti dall’avviso orale, di cui agli artt. 3, comma 3, e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, con la recidiva reiterata.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge e vizi della motivazione sulla affermata responsabilità, per non essere stato acquisito il provvedimento di avviso orale; diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; vizi della motivazione sul riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che le doglianze si incentrano esclusivamente sulla mancata acquisizione del provvedimento applicativo dell’avviso orale, facendo derivare dall’assenza del suo scrutinio l’impossibilità di ritenere accertata la responsabilità, per rimanere irrisolta la questione della possibile disapplicazione in sede penale dell’atto amministrativo illegittimo.
Così argomentando, però, le deduzioni non si confrontano con il giudizio sull’adeguatezza della motivazione del provvedimento svolto in primo grado e ribadito in appello. La difesa non rappresenta che il passo della motivazione dell’avviso orale trascritto nelle sentenze non corrisponda al contenuto testuale dell’atto.
L’iter critico, riducendosi a rilevare l’assenza del documento, resta fine a sé stesso, a fronte dell’accesso dei giudici di merito alla conoscenza del contenuto anche al di fuori dell’esame diretto dell’atto, mediante il processo verbale di avviso orale della cui acquisizione si dà atto in primo grado. Ne discende l’inammissibilità delle doglianze.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte rileva che le censure non si misurano con la motivazione resa in sentenza, conforme all’insegnamento secondo cui il giudizio va effettuato con riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non richiede la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. VI n. 55107 dell’08.11.2018). Il motivo è pertanto aspecifico e manifestamente infondato.
Per le stesse ragioni è inammissibile il terzo motivo, che si limita all’astratta enunciazione di principi privi di confronto con le spiegazioni contenute in sentenza. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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