Deposito dell’appello tramite PEC a indirizzo errato: è inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 18537 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’atto di appello depositato tramite PEC a un indirizzo dell’ufficio giudiziario diverso da quello determinato normativamente, qualora il deposito telematico degli atti di gravame avverso la sentenza del tribunale sia obbligatorio e la sospensione di tale obbligo, disposta per il malfunzionamento del sistema informatico, sia stata già revocata alla data di presentazione dell’atto. La facoltà alternativa di deposito con modalità non telematiche, prevista per alcuni atti dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, non si estende all’appello che, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen., deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 18 settembre 2025, dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza del 17 febbraio 2025 del tribunale di Torino, perché depositato tramite PEC e non mediante il portale deposito atti.
Avverso tale ordinanza l’imputato ricorreva per Cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva la correttezza del deposito dell’atto di appello tramite PEC, richiamando gli articoli 1, commi 5 e 6, del DM del 27 dicembre 2024. Secondo la sua tesi, poiché tale decreto al comma 9 consente il deposito tramite PEC per tutti i casi in cui il deposito possa avvenire anche con modalità non telematiche, l’invio a un indirizzo dell’ufficio giudiziario diverso da quello determinato normativamente, purché incluso nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, non avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità dell’atto.
La Corte osserva che l’ordinanza impugnata aveva ricostruito il quadro normativo: l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti di appello avverso le sentenze del tribunale, decorrente dal 1 gennaio 2025; la sospensione di tale obbligo disposta dal Presidente del tribunale di Torino l’8 gennaio 2025 per il malfunzionamento del sistema informatico; la successiva revoca di tale sospensione, con ripristino dell’obbligatorietà dell’uso del portale deposito atti per i difensori a far data dal 14 aprile 2025.
Poiché l’atto di gravame risultava presentato il 20 giugno 2025, in data successiva alla revoca della sospensione, la dichiarazione di inammissibilità è ritenuta legittima. La Corte chiarisce che la disciplina del DM del 27 dicembre 2024, che mantiene la possibilità di deposito con modalità non telematiche fino al 31 dicembre 2026, non riguarda l’atto di appello in questione. Il richiamo normativo dell’articolo 1, comma 5, del citato decreto concerne, tra gli altri, gli atti da presentare presso il giudice di pace, la Procura Generale e la Corte di appello, mentre l’atto in esame, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen., doveva essere presentato presso la cancelleria del tribunale che aveva emesso la sentenza impugnata.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
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Nota della Redazione
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