Sproporzione e confisca ex art 85-bis divieto reformatio in peius in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26172 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in pejus la riqualificazione, operata dal giudice di appello, come obbligatoria della confisca per sproporzione disposta in primo grado come facoltativa, poiché l’attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche di secondo grado. La confisca ex art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 presuppone la mancata prova della provenienza lecita dei beni e la loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. È inammissibile il ricorso che riproponga censure di merito già vagliate con motivazione non illogica, traducendosi in differenti apprezzamenti sottratti al giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, dal G.U.P. del Tribunale di Lucca, alla pena di anni tre di reclusione ed euro trentamila di multa per il reato di cui agli art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, con confisca di un orologio e di un telefono cellulare.

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la contestazione del giudizio sulla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità e la censura della statuizione di confisca dei beni in sequestro.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato, perché meramente riproduttivo di censure già esaminate nella sentenza impugnata. La Corte di appello, alle pagine 5 e 6, aveva valorizzato la disponibilità di 114 kg di hashish, suddivisi in 1.112 panetti, da cui risultavano ricavabili 9.944 dosi medie singole. Ne derivava il superamento della soglia di principio attivo non inferiore a 4.000 volte, con integrazione dell’aggravante oltre ogni ragionevole dubbio.

Il secondo motivo, relativo alla confisca, è parimenti infondato. La Corte territoriale aveva rimarcato, a pagina 7, la mancata prova del percepimento di redditi leciti idonei a giustificare la disponibilità dei beni, a fronte degli ingenti quantitativi di stupefacente trafficati. La confisca, qualificata come facoltativa dal primo giudice, era stata legittimamente disposta in appello ex art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, cioè la c.d. confisca per sproporzione.

Sul punto la Corte richiama il principio elaborato da Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Rv. 284494-02, secondo cui non viola il divieto di reformatio in pejus la riqualificazione come obbligatoria, in grado di appello, della confisca per equivalente disposta in primo grado. L’attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche di secondo grado.

La motivazione impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità, come confermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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