Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 252 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario che accertino il diritto del docente con contratto a tempo determinato alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo è competente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. a dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorso è fondato e va nominato sin da ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Napoli una sentenza di accoglimento che accertava il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi e spese.
La sentenza era passata in giudicato, come da certificazione dell’Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli del 24.09.2025, ed era stata notificata all’amministrazione in data 12 novembre 2024 per l’esecuzione. Non avendo il Ministero adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso proposto avverso l’inerzia della pubblica amministrazione.
Il giudice ha poi accertato che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza risultava altresì passata in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti.
Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, dovrà porre in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni, provvedendo all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento.
Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite sono state liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% trattandosi di ricorso di natura seriale.
Nota della Redazione
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