Reddito di cittadinanza: vincite da gioco online vanno dichiarate (Cass. pen. Sez. VII n. 26171 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, del citato decreto-legge, alla determinazione del reddito del nucleo familiare. Il giudice di legittimità non può sindacare la diversa valutazione delle fonti probatorie prospettata dal ricorrente. La motivazione del giudice di merito, se sorretta da considerazioni razionali, resiste alla censura di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2025, confermava la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Marsala il 16 giugno 2022, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il fatto era contestato come commesso a Marsala il 26 marzo 2019.
Il ricorrente proponeva tre motivi: contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, lamentava la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 della stessa disposizione e censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La questione approdava così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. Esso mirava a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di appello avevano richiamato gli accertamenti investigativi, confluiti nel rito abbreviato, dai quali era emerso che l’imputato aveva omesso di dichiarare di aver conseguito vincite in denaro mediante la partecipazione a giochi online.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama il principio elaborato in sede di legittimità (Sez. III n. 27994 dell’11.07.2025, Rv. 288378), secondo cui integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, del citato decreto-legge, alla determinazione del reddito del nucleo familiare.
Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato, perché ripropositivo di un tema già trattato nella sentenza impugnata. In senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. erano stati valorizzati l’entità della somma non dichiarata, pari a 44.745,42 euro, e l’importo indebitamente ricevuto da aprile 2019 a settembre 2020, pari a 2.545 euro.
Rispetto a ciascun tema, la motivazione risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. VI n. 5465 del 2020, Rv. 280601 e Sez. VI n. 47204 del 07.10.2015, Rv. 265482). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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