Sequestro preventivo unico anche per il terzo proprietario estraneo al reato (Cass. pen. Sez. III n. 6796 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cautelare reale apposto con il sequestro preventivo è unico e opera erga omnes, sicché non sono necessari plurimi sequestri, distinte convalide e plurimi decreti per quanti siano gli interessati alla res. Ne consegue che la dedotta inefficacia del sequestro per mancanza di convalida espressamente pronunciata nei confronti di uno degli interessati non è configurabile, poiché l’inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d’urgenza in caso di inosservanza dei termini di cui all’art. 321, commi 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen. Il terzo interessato che assume di avere diritto alla restituzione del bene in vinculis è legittimato solo se deduce, oltre alla titolarità del bene, l’estraneità rispetto ai reati ipotizzati, non essendo sufficiente la sua estraneità concorsuale non rappresentata. Il vizio di motivazione, infine, non è configurabile in relazione ad argomentazioni giuridiche delle parti, atteso che la loro eventuale fondatezza integra semmai un profilo di violazione di legge.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di due corpi di fabbrica in corso di realizzazione, era stata destinataria, insieme al direttore dei lavori, di un sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla polizia giudiziaria e poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che aveva altresì emesso il decreto di sequestro. La società aveva dapprima proposto appello cautelare e, successivamente, una nuova istanza di dissequestro, sostenendo che nessuna convalida del sequestro era intervenuta nei propri confronti.
Il tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibili gli appelli, per la novità dei motivi e per l’esistenza di un giudicato cautelare. Su ricorso per cassazione, la sentenza di annullamento senza rinvio aveva censurato la decisione perché adottata de plano senza contraddittorio, ritrasmettendo gli atti al tribunale, che si era nuovamente pronunciato con l’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
I motivi, tra loro omogenei, sono infondati. La Corte rileva che è incontestata l’adozione, in concreto, di un unico sequestro d’urgenza della polizia giudiziaria, seguito da richiesta del pubblico ministero e da provvedimento di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo.
Muovendo da tale premessa, la Corte afferma come il vincolo imposto con il sequestro sia unico e riguardi la relazione tra la misura cautelare e la res, senza che si impongano plurimi distinti sequestri sul medesimo bene e quindi plurimi provvedimenti di convalida per quanti possano essere gli interessati alla res.
La fruizione tutelata dalla legge non è quella di esplicare un vincolo materiale sulla cosa, ma di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità. È quindi indifferente lo strumento materiale con cui il vincolo viene esteriorizzato, purché idoneo all’esatta identificazione del bene e all’intimazione, verso tutti, di astenersi da atti che ne alterino l’indisponibilità.
Su questa linea, la mancata esecuzione o notifica del decreto di sequestro preventivo, su richiesta del pubblico ministero, non determina alcuna nullità e non comporta l’inefficacia del decreto, producendo solo l’effetto di ritardare la decorrenza del termine di impugnazione: l’inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d’urgenza, per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 321, commi 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen.
Quanto alla legittimazione del terzo interessato, la Corte precisa che chi assume di avere diritto alla restituzione deve dedurre, oltre alla titolarità del bene, anche l’estraneità ai reati ipotizzati: requisito assente nel ricorso, che non prospetta tale condizione. Infine, il vizio di motivazione non è configurabile riguardo alle argomentazioni giuridiche delle parti, poiché se fondate danno luogo a violazione di legge e se infondate non integrano alcun vizio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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