Confisca per sproporzione e ricorso in cassazione contro ordinanze del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 34832 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. è consentito, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, non essendo deducibili vizi della motivazione. Le lacune motivazionali rientrano nella violazione di legge solo quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, non anche quando sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta. I motivi di impugnazione sono affetti da genericità estrinseca quando difettino di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e da genericità intrinseca quando risultino indeterminati e si risolvano in formule di stile. La valutazione della sproporzione tra redditi e valore dei beni, ai fini della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., non presuppone l’individuazione di un nesso di pertinenzialità diretta tra beni ablati e condotte illecite produttive di reddito.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza di riesame, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di somme in contanti e di orologi di lusso, già oggetto di sequestro probatorio perché rinvenuti nella sua disponibilità in sede di esecuzione di una misura custodiale disposta per reati in materia di stupefacenti.
Il Tribunale della Libertà ha rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, al periculum in mora e alla sproporzione tra beni e redditi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto il motivo è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, la Corte ricorda che i motivi di impugnazione sono generici in senso estrinseco quando mancano della correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, e in senso intrinseco quando restano indeterminati e si risolvono in formule di stile o in doglianze non pertinenti al caso concreto. Le censure, osserva la Corte, non si confrontano con l’ordinanza e risultano meramente contestative.
Il ricorso è comunque manifestamente infondato. In base all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso avverso le ordinanze emesse ex art. 324 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge. Secondo giurisprudenza unanime, richiamata nelle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e n. 25080 del 2003, le lacune motivazionali rientrano nella violazione di legge solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, non quando sia affetta da illogicità, anche manifesta.
Nel caso concreto la motivazione non è inesistente. Il Tribunale ha verificato che i reati contestati rientrano tra quelli per cui è consentita la confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; quanto al fumus, ha richiamato per relationem la consistenza indiziaria già affermata in sede cautelare; quanto alla sproporzione, ha valorizzato i redditi dichiarati dal ricorrente negli anni di interesse, attestanti una condizione di indigenza incompatibile con l’acquisto di quattro orologi di lusso, ritenendo inadeguate le allegazioni difensive e in difetto la prova di una alternativa lecita provenienza dei beni.
La Corte esclude infine l’errata applicazione di legge. La valutazione della sproporzione reddituale non presuppone un nesso di pertinenzialità diretta tra beni ablati e condotte illecite produttive di reddito, principio già affermato, con riguardo alla confisca di prevenzione, dalla Sez. VI n. 29157 del 2023, in coerenza con i parametri definiti dalla Corte costituzionale n. 24 del 2019. Le censure sul periculum, inoltre, non risultano neppure dedotte dinanzi al giudice di merito.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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