Reato di mancata bonifica escluso senza contenuto recuperatorio ambientale (Cass. pen. Sez. III n. 34831 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di mancata bonifica di cui all’art. 452-terdecies cod. pen. non integra il fatto tipico quando l’ingiunzione dell’autorità amministrativa imponga la mera rimozione di manufatti afferenti all’esercizio di una concessione demaniale, senza un contenuto di recupero del bene ambiente. Le nozioni di bonifica, ripristino e recupero ambientale vanno riempite di contenuto alla luce del d.lgs. n. 152 del 2006, sicché il requisito del contenuto recuperatorio costituisce il nucleo fondante della fattispecie. In difetto di tale requisito il fatto non sussiste e la sentenza va annullata senza rinvio.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva condannato il ricorrente, in relazione al delitto di cui all’art. 452-terdecies cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 14/03/2025, aveva confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove dibattimentali, l’assenza del dolo, la qualificazione del materiale non rimosso e l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto di dover annullare la sentenza impugnata senza rinvio, rilevando — pur in assenza di specifica censura sul punto — che il fatto contestato non integra l’ipotesi di reato. Il Collegio ha incentrato l’analisi sul requisito oggettivo della fattispecie, muovendo dalla constatazione che la norma menziona tre attività distinte: bonifica, ripristino e recupero dello stato dei luoghi.
Per riempire di contenuto tali nozioni, la Corte ha richiamato le definizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, già utilizzate dalla dottrina. La bonifica consiste nell’insieme degli interventi volti a eliminare le fonti di inquinamento o a ridurre le concentrazioni inquinanti a livelli non superiori alle concentrazioni soglia di rischio. Il ripristino ambientale comprende gli interventi di riqualificazione che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.
Quanto al recupero ambientale, non definito nel Titolo V della Parte IV del decreto, la Corte ne ha individuato il senso nelle attività tese al reintegro dell’ambiente tramite la rimozione degli elementi alteranti di origine antropica, richiamando Sez. V n. 12722 dell’11/01/2024.
Sul piano fattuale, l’Amministrazione aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima ed emesso un’ingiunzione di sgombero e messa in pristino dello stabilimento balneare, comprensiva della rimozione delle opere abusive, da eseguirsi entro trenta giorni. Pur in presenza di un’obbligazione ingiunta da una autorità amministrativa, la Corte ha ravvisato il difetto del requisito del contenuto recuperatorio del bene ambiente: l’ordinanza concerneva la mera rimozione di ombrelloni e di quanto afferente all’esercizio della concessione balneare. È mancata, in altre parole, quella attività di recupero e ripristino a fronte di comportamenti lesivi dell’integrità dell’ambiente, secondo il principio già espresso da Sez. III n. 32117 del 29/05/2024.
Da qui l’annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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