Distinzione tra rilievi di polizia giudiziaria e accertamenti tecnici irripetibili (Cass. pen. Sez. IV n. 6812 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilievo operato dalla polizia giudiziaria si distingue dall’accertamento tecnico irripetibile non per il carattere irripetibile dell’atto, ma per la circostanza che esso può essere compiuto senza specifiche competenze tecnico-scientifiche. Ciò che sottrae il rilievo all’area di operatività dell’art. 360 cod. proc. pen. è dunque la natura non tecnico-scientifica dell’attività, con la conseguenza che sull’autorità giudiziaria non grava alcun onere di avviso al difensore, pur restando a questi consentita l’assistenza. La nullità derivante dal mancato avviso è a regime intermedio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal solo difensore ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., non essendo l’onere riferibile all’indagato o all’imputato. La deposizione del sottoscrittore dell’informativa di reato non integra testimonianza indiretta, attesa l’impersonalità del documento attribuibile all’ufficio di polizia giudiziaria.
Il Fatto
La vicenda riguarda un sinistro stradale avvenuto in un incrocio tra una strada urbana e una strada rurale, nel quale il conducente di un veicolo riportava lesioni personali gravi. I militari intervenuti eseguivano rilievi planimetrici e fotografici, provvedevano al sequestro delle autovetture e individuavano il punto di impatto.
Il Tribunale aveva condannato due imputati per il reato di lesioni personali gravi in cooperazione colposa; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità dei rilievi per mancato avviso al difensore, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del militare che aveva redatto l’informativa, un vizio di motivazione sul calcolo della velocità e la mancata concessione dell’attenuante della lieve entità del contributo causale, oltre all’erronea condanna alle spese della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la distinzione tra rilievo e accertamento tecnico. Il primo consiste nella raccolta di dati pertinenti al reato; il secondo si estende al loro studio e alla loro valutazione critica secondo canoni tecnico-scientifici, richiamando sul punto Sez. II n. 34149 del 2009 e Sez. I n. 2443 del 2008.
Il Collegio chiarisce che l’irripetibilità dell’atto non ne determina l’attrazione nell’area degli accertamenti tecnici irripetibili: decisiva è la possibilità di svolgere l’attività senza particolari competenze tecniche. I rilievi, le fotografie e la planimetria sono quindi legittimamente acquisiti al fascicolo dibattimentale, come già affermato da Sez. I n. 23156 del 2002 e Sez. III n. 26189 del 2019.
Quanto alla nullità dedotta, la Corte rileva che l’eccezione è stata proposta solo all’udienza del 5 ottobre 2021 e nella memoria del 16 dicembre 2021, dunque tardivamente. Ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità a regime intermedio, l’onere di eccezione grava esclusivamente sul difensore, non sull’imputato, secondo il principio espresso da Sez. Un. n. 5396 del 2015 e da Sez. III n. 41063 del 2015. Nel caso concreto, inoltre, gli atti erano stati compiuti alla presenza dei conducenti, subito dopo l’impatto, quando non erano ancora emersi indizi di reità né vi era persona sottoposta alle indagini, con conseguente estraneità dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen..
Sulla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del brigadiere, la Corte esclude la testimonianza indiretta: l’informativa di reato è caratterizzata dall’impersonalità, attribuibile all’organizzazione dell’ufficio di polizia giudiziaria, di modo che il suo sottoscrittore può deporre sull’attività complessivamente svolta, a prescindere dai singoli agenti che hanno compiuto i singoli atti.
Sul calcolo della velocità, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se la difesa rappresenti con specifica deduzione che il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, secondo Sez. III n. 45537 del 2022. Quanto all’attenuante dell’art. 114 cod. pen., il motivo è generico e non sussiste dovere di motivazione esplicita sulla mancata concessione quando il giudice abbia evidenziato la gravità del fatto per tutti gli imputati, come affermato da Sez. VI n. 22456 del 2008.
Il quinto motivo è invece fondato: non risultando alcuna costituzione di parte civile, la condanna alle spese contenuta nel dispositivo d’appello costituisce un errore materiale, eliminato mediante annullamento senza rinvio limitato a tale disposizione. Il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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