Sequestro preventivo e terzo: può contestare fumus e periculum (Cass. pen. Sez. III n. 34833 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato può contestare, sia nel merito sia in legittimità, non solo la propria titolarità o disponibilità del bene e l’insussistenza di un contributo al reato, ma anche la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve contenere la concisa motivazione del pericolo nel ritardo, rapportato alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Ove il vincolo sia giustificato anche da finalità impeditive ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., la buona fede del terzo proprietario è irrilevante e il ricorso che attacchi una sola delle autonome rationes decidendi è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento penale per una pluralità di reati, tra cui una truffa aggravata in forma tentata, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di un credito IVA di rilevante entità, formalmente intestato a una società a responsabilità limitata di diritto statunitense, il cui legale rappresentante è il ricorrente.
Respinta dal GIP l’istanza di dissequestro e restituzione, il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: difetto di giurisdizione italiana per violazione del principio di territorialità; insussistenza dei presupposti del sequestro e vizio di motivazione; erroneità della valutazione sulla fittizietà del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio ribadisce che, in caso di fattispecie tentata e di concorso di persone commesso in parte all’estero, ai fini della giurisdizione italiana è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, purché significativa e collegabile in modo univoco alla parte realizzata all’estero (richiamate Sez. 3 n. 35165 del 2017, Sez. 2 n. 4583 del 2022, Sez. 3 n. 15213 del 2020). Non è necessaria l’integrale consumazione del fatto in Italia.
Il principio, tuttavia, è inconferente nel caso concreto: il Tribunale ha accertato che la condotta è interamente commessa in Italia, avendo la società sede nel Paese, codice fiscale e PEC italiani, e avendo tentato di far valere in Italia il credito maturato in capo a una società italiana incorporata.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza. La motivazione impugnata è invece congrua e non meramente apparente.
Il Collegio dà continuità all’indirizzo secondo cui al terzo è consentito contestare anche il fumus commissi delicti e il periculum in mora, diversamente dalla più risalente impostazione che ammetteva la sola deduzione della titolarità del bene e dell’estraneità al reato (richiamate Sez. 3 n. 36347 del 2019, Sez. 4 n. 42037 del 2016, Sez. 3 n. 3034 del 2024, Sez. Un. n. 36959 del 2021). Nel caso di specie, però, il sequestro è giustificato da duplici ragioni: impeditive ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e finalizzate alla confisca ex art. 321, comma 2. Le censure difensive incentrate sulla sola buona fede del terzo non attingono la ratio impeditiva, rispetto alla quale la buona fede non assume rilievo (richiamata Sez. 3 n. 24065 del 2024); il ricorso che critichi una sola delle autonome rationes decidendi è inammissibile per difetto di specificità (Sez. 3 n. 2754 del 2018).
Anche il terzo motivo è inammissibile: la natura fittizia del credito risulta affermata con motivazione non diffusa ma esistente, e in appello non era stata contestata la fittizietà, bensì la sola estraneità della società. Segue la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni di esenzione ex Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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