Confisca urbanistica e obbligo di motivare la proporzionalità (Cass. pen. Sez. III n. 34299 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca della confisca urbanistica proposta dalla curatela fallimentare, non può dichiarare l’istanza inammissibile omettendo di esaminare il profilo, autonomo e specifico, della violazione del principio di proporzionalità di derivazione convenzionale. Il richiamo alla sentenza G.I.E.M. c. Italia della Corte EDU non esonera dall’onere di verificare se il compendio ablato sia effettivamente pertinente alla fattispecie di lottizzazione abusiva accertata nel giudizio di merito. L’obbligo motivazionale concerne in particolare i beni di proprietà esclusiva della fallita che la ricorrente assume estranei all’operazione illecita. La carenza su tale punto integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio, limitatamente a questo profilo, del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Nel procedimento penale per lottizzazione abusiva svoltosi a carico di più imputati, era stata disposta la confisca di immobili appartenuti a una società poi fallita. La curatela fallimentare ha proposto due istanze, successivamente riunite, chiedendo la revoca parziale della misura ablatoria: gli immobili oggetto di contratti preliminari di vendita, alcuni residence invenduti, un albergo in costruzione e le aree di pertinenza.
Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza dell’8.4.2025, ha dichiarato inammissibili le istanze, ravvisando un difetto di legittimazione del curatore quanto ai cespiti rivendicati nell’interesse dei promissari acquirenti e ritenendo comunque già trattata, nel precedente incidente esecutivo, la questione proposta. La curatela ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la complessa vicenda esecutiva. La sentenza di legittimità del 2019 aveva annullato senza rinvio la decisione di merito per intervenuta prescrizione del reato e revocato la confisca dei fabbricati di un determinato comparto, ordinando la restituzione agli aventi diritto. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva poi disposto l’esecuzione della confisca di immobili ritenuti erroneamente restituiti; il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Un ulteriore incidente, relativo ad altri comparti, si era concluso con la conferma della legittimazione del curatore fallimentare e con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la società non rivestiva la posizione di terzo di buona fede, essendo qualificabile come mero schermo della condotta illecita.
Il ricorso in esame, osserva la Corte, è fondato limitatamente a un profilo definito: la censura di carenza motivazionale sul principio di proporzionalità. Il giudice dell’esecuzione ha richiamato la sentenza della Corte EDU solo con riguardo al tema generale della confiscabilità dei beni della fallita e al ruolo dalla stessa coperto, senza pronunciarsi sull’effettiva pertinenza dell’intero compendio confiscato alla fattispecie illecita.
La questione, rileva la Corte, non era stata affrontata né nel giudizio di merito né nella precedente vicenda esecutiva e costituiva invece oggetto autonomo dell’incidente, sul presupposto che l’ablazione avesse attinto beni di proprietà esclusiva della fallita, estranei alla lottizzazione. In questa direzione si colloca anche la perizia disposta dal giudice dell’esecuzione per accertare la situazione urbanistica e catastale dei beni confiscati, evidentemente volta a verificarne l’esatta corrispondenza agli esiti del giudizio di merito.
Il motivo relativo alla mancata assunzione di prova decisiva è invece rigettato: il mezzo di prova richiesto ha carattere neutro ed è rimesso alla discrezionalità del giudice, sottraendosi alla disponibilità delle parti ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi, limitatamente al profilo della proporzionalità della confisca, con rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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