Polizza vita tradizionale impignorabile ma il riscatto anticipato consente il sequestro (Cass. pen. Sez. VI n. 34306 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro preventivo ad essa finalizzato avente ad oggetto i capitali e le rendite derivanti dalla liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita tradizionale, ovvero l’indennizzo conseguente al verificarsi dell’evento, avendo tali somme natura previdenziale e assistenziale. La regola di protezione non opera, invece, quando la somma sia conseguita attraverso il riscatto anticipato della polizza, esercitato ad nutum dall’assicurato: il recesso determina un disinvestimento che esaurisce la funzione demografico-previdenziale e restituisce il capitale al patrimonio disponibile, rendendolo assoggettabile a misura reale.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. nella qualità di legale rappresentante di una società, chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale di Macerata, in sede di rinvio, ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 8.792,07, proveniente dal riscatto di una polizza vita e riversata sul proprio conto corrente.

La Cass. pen. Sez. II, con sentenza del 12 marzo 2025, aveva annullato il precedente decreto di sequestro, accogliendo i rilievi difensivi sulla impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ. Il Tribunale del riesame, investito del rinvio, ha invece ritenuto il vincolo legittimo, sul presupposto che il limite dell’art. 1923 cod. civ. operi solo nella responsabilità civile e non in quella penale. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato, ma la Corte ne approfitta per precisare le ragioni di diritto del sequestro. Il Collegio muove dalla sentenza Cinaglia delle Sezioni Unite n. 26252, che ha riconosciuto all’art. 545 cod. proc. civ. il valore di regola generale dell’ordinamento processuale, espressione di principi costituzionali. Ne deriva che i limiti di impignorabilità si estendono alla confisca per equivalente e al sequestro funzionale, indipendentemente dalla tipologia di reato: irrilevante la distinzione tra reati tributari e riciclaggio su cui si fondava il motivo.

Il passaggio decisivo riguarda la polizza vita tradizionale. La Corte ricostruisce la disciplina degli artt. 1919-1927 cod. civ. e la funzione demografico-previdenziale del contratto, già riconosciuta dalla giurisprudenza civile e costituzionale. Il capitale e la rendita conseguiti alla scadenza o l’indennizzo per l’evento morte sono indennità che tengono luogo di pensione, riconducibili all’area dei diritti inalienabili della persona tutelati dagli artt. 2 e 38 Cost. Ad esse, pertanto, si applicano i limiti dell’art. 545, comma 7, cod. proc. civ. e il correlativo divieto di sequestro, in coerenza con l’art. 1923 cod. civ.

Diversa è la sorte delle somme riscattate. Il riscatto costituisce esercizio di un recesso ad nutum che anticipa la liquidazione e svuota la funzione previdenziale dell’accumulo. Il capitale rientra così nel patrimonio disponibile dell’assicurato, privato della connotazione finalistica che ne giustificava la protezione. In questa ipotesi il privilegio dell’impignorabilità non opera, perché, nel bilanciamento tra l’interesse penale alla confisca e gli interessi pubblicistici di tutela, è venuta meno la ragione costituzionale della protezione.

La Corte ribadisce infine il principio di proporzionalità della misura, richiamando il valore effettivo del vantaggio conseguito, e conferma la legittimità del sequestro della somma riversata sul conto corrente. Segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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