Revoca obbligatoria del braccialetto elettronico non è misura autonoma (Cass. pen. Sez. 2 n. 9513 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove ritenuta non di lieve entità, determina ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. la revoca obbligatoria della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. In tale evenienza il giudice non deve previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con le modalità elettroniche di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen..
Il cosiddetto braccialetto elettronico, infatti, non configura una nuova ed autonoma misura coercitiva, ma una mera modalità esecutiva della cautela domiciliare: ove il giudice abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari connotati dall’adozione di tale presidio.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 12/09/2025, aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari, già applicata all’indagato, disponendo la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era stato adottato a seguito della trasgressione, ritenuta non lieve, del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura: l’indagato si era introdotto clandestinamente, in orario notturno, nella corte di un edificio, armeggiando presso la porta di un’abitazione ed asportando oggetti da due autovetture.
Il Tribunale dell’Aquila, quale giudice del riesame, rigettava l’appello proposto dalla difesa avverso l’ordinanza di aggravamento. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen., nonché agli artt. 13, 27 e 111 Cost., per omessa valutazione dell’istanza difensiva e motivazione apparente, contestando la mancata analisi differenziale tra gli arresti domiciliari “semplici” e quelli assistiti da braccialetto elettronico, ritenendo la misura applicata sproporzionata.
La Motivazione della Corte
La seconda sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. La Corte ha preliminarmente ricordato che la trasgressione non lieve alle prescrizioni degli arresti domiciliari comporta la revoca obbligatoria della misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., con conseguente sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
Ne consegue che il giudice, in presenza di una violazione di tal genere, non deve previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione del braccialetto elettronico non integra un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare.
Il giudice che, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari pur connotati dall’adozione di tale strumento di controllo. La Corte ha quindi ribadito che l’art. 275-bis cod. proc. pen. non introduce una misura coercitiva ulteriore, ma disciplina esclusivamente una modalità esecutiva degli arresti domiciliari.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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