Sospensione feriale esclusa per ricorso cautelare in materia di associazione finalizzata (Cass. pen. Sez. III n. 34300 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata non opera la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742 del 1969, nel testo risultante dopo l’entrata in vigore dell’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen. Nella nozione di criminalità organizzata rientrano, oltre ai reati di matrice mafiosa e ai delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, anche i delitti aventi ad oggetto le associazioni ex art. 416 cod. pen., correlate alle attività criminose più diverse, restando escluso il solo mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito della peculiare organizzazione di uomini e di mezzi. Ne consegue che, ove la misura cautelare sia stata disposta anche per la provvisoria imputazione di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare deve essere proposto nel termine di dieci giorni di cui all’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., senza il differimento legato alla sospensione feriale, con conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente presentato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Brescia, con ordinanza del 2 luglio 2025, ha confermato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, emessa in relazione a pesanti indizi di colpevolezza per reati, anche associativi, in materia di stupefacenti. Il provvedimento cautelare era stato adottato dal Giudice per le indagini preliminari e si fondava, tra l’altro, sulla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose.
Avverso l’ordinanza del riesame la difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa e inadeguata valutazione delle produzioni difensive e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, spostando l’attenzione sul piano del rispetto dei termini di impugnazione. È risultato pacifico, e non contestato, che il provvedimento del Tribunale di Brescia sia stato depositato con la relativa motivazione in data 11 agosto 2025 e notificato in pari data, mentre il ricorso è stato depositato il 10 settembre 2025.
Il termine applicabile è quello di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito dei provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen., previsto per l’impugnazione in cassazione dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso, presentato oltre tale termine, è dunque tardivo.
La difesa aveva invocato la sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto, introdotta dalla legge n. 742 del 1969 nel testo modificato dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014. La Corte ha però escluso che tale sospensione operi nella specie.
L’art. 2 della legge n. 742 del 1969, nel testo risultante dopo l’entrata in vigore dell’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen., prevede che la sospensione dei termini non operi, nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata, nel corso delle indagini preliminari, fase in cui indubbiamente rientra il termine per il ricorso in materia cautelare personale quando il provvedimento de libertate sia emesso in tale fase.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui nella criminalità organizzata rientrano anche i delitti associativi ex art. 416 cod. pen., con esclusione del solo mero concorso di persone nel reato. Ha inoltre precisato che la misura cautelare era stata disposta anche in ragione della provvisoria imputazione di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Da ciò la non applicabilità della sospensione feriale e la declaratoria di inammissibilità per intervenuta decadenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione degli atti alla cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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