Competenza per opposizione alla confisca al giudice che l’ha disposta (Cass. pen. Sez. 1 n. 8665 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a conoscere dell’opposizione proposta dal creditore escluso ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, nell’ambito della verifica dei crediti disposta in un procedimento penale, spetta al giudice che ha disposto la confisca dei beni. Tale conclusione rappresenta la coerente trasposizione, in sede penale, del criterio attributivo della competenza al «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», fondato sul nesso tra il vaglio del merito dell’addebito e la cognizione piena sulla misura ablatoria. La funzione di giudice per le indagini preliminari, che ha emesso il decreto di sequestro, non determina una coincidenza tra giudice della esclusione del credito e giudice dell’opposizione, in virtù del disposto dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di società, nominando un amministratore giudiziario. Nella procedura di verifica dei crediti anteriori al sequestro, il G.I.P. rigettava la domanda di ammissione al passivo avanzata da una creditrice. La creditrice proponeva opposizione ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159/2011. Il G.I.P., con successivo provvedimento, declinava la propria competenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale, giudice del riesame. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, declinava a sua volta la competenza, ritenendola attribuita al G.I.P. che aveva disposto il provvedimento di confisca, e sollevava conflitto negativo di competenza ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale non risolvibile senza il proprio intervento. Nel merito, ha affrontato la questione dell’individuazione del giudice competente per l’opposizione avverso l’esclusione del credito in un sequestro penale, richiamando l’art. 104-bis, commi 1-ter e 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., che estende alle misure reali penali le disposizioni del Titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione e verifica dei crediti.
La Suprema Corte ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale. Un primo indirizzo, più risalente, attribuiva la competenza al tribunale del riesame, valorizzando la natura di impugnazione dell’opposizione e la necessità di garantire la collegialità della decisione. Un secondo e più recente indirizzo, costantemente seguito dalla Prima Sezione e ribadito da Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025, la attribuisce al giudice che ha disposto la confisca, in applicazione analogica della regola valevole per la misura di prevenzione.
Il Collegio ha aderito a quest’ultimo orientamento. La lettera dell’art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, nell’assegnare la competenza al «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», esprime un principio generale che ricollega la competenza al giudice che ha conosciuto il merito dell’addebito e della misura ablatoria. In sede penale, tale ruolo è svolto dal giudice che ha emesso la sentenza di confisca, a prescindere dal rito seguito. La Corte ha escluso che il riferimento alle Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017 sia decisivo, poiché tale pronuncia riguarda il profilo cautelare e non la decisione di confisca.
Quanto al principio di terzietà, la Corte ha osservato che la diversità tra giudice dell’esclusione e giudice dell’opposizione è assicurata dall’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., che impedisce al giudice per le indagini preliminari di tenere l’udienza preliminare nel medesimo procedimento. Nell’ipotesi di sequestro emesso da organo collegiale, un eventuale vulnus alla terzietà è marginale e non contrasta con un sistema che, sul modello civilistico, ammette la partecipazione dell’estensore al collegio dell’impugnazione. La Corte ha, infine, dichiarato la competenza del giudice che ha disposto la confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli – Ufficio del G.I.P.
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Nota della Redazione
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