Giustizia riparativa, onere di allegazione e diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. II n. 29712 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giustizia riparativa, il provvedimento del giudice di merito che rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato, avendo natura giurisdizionale. Ai fini dell’ammissione al programma il giudice deve effettuare un giudizio prognostico sulla possibilità di ricucire lo strappo tra vittima e autore del reato e sull’assenza di un pericolo concreto per la vittima. È onere del richiedente allegare specifici elementi di fatto idonei a lumeggiare l’utilità del programma e l’interesse concreto ad accedervi, illustrando la possibile incidenza dell’istituto sul trattamento sanzionatorio. Il mero richiamo ai presupposti normativi non assolve tale onere.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia, riconosceva all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, riducendo la pena per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea applicazione dell’art. 129-bis cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione sul rigetto della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa; mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; illogicità della motivazione sulla mancata applicazione nella misura massima della riduzione di pena per l’attenuante concessa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025, secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o il ricorso, unitamente alla sentenza conclusiva del grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. La partecipazione al programma può infatti produrre effetti giuridicamente rilevanti su qualunque processo penale, come una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n. 6, e 163, quarto comma, cod. pen.
Il giudice di merito deve compiere un giudizio prognostico sulla possibilità di ricucire lo strappo tra vittima e autore del reato e sull’assenza di un pericolo concreto per la vittima. È però onere del richiedente allegare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’utilità del programma e l’interesse concreto ad accedervi, con la possibile incidenza sul trattamento sanzionatorio.
Nel caso di specie la difesa aveva depositato in appello un’istanza dal contenuto del tutto generico, risolvendosi in un mero richiamo ai presupposti normativi, senza allegare alcun fatto specifico. La Corte territoriale ha quindi congruamente escluso l’utilità del programma, evidenziando che i reati avevano natura diversa e diverse persone offese: i dipendenti del centro commerciale e i pubblici ufficiali vittime delle violenze. Non sussistono perciò i vizi denunciati.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è immune da vizi, con il congruo richiamo alla sentenza di primo grado: lo stato formale di incensuratezza non è di per sé sufficiente, l’imputato aveva prefigurato più obiettivi e persistito nelle condotte anche dopo l’intervento dei Carabinieri, sostenendo una versione smentita dalle risultanze dell’indagine. Le lettere di scuse risultavano tardive e finalizzate all’ottenimento di benefici processuali. Ai fini della concessione o del diniego è sufficiente che il giudice esamini l’elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen. che ritiene prevalente, come affermato da Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017.
Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la riduzione di pena in misura inferiore al massimo, pari a un terzo, osservando che il giudice di primo grado, con errori non emendabili per l’assenza di impugnazione del pubblico ministero, aveva omesso l’aumento per la continuazione con il reato satellite ed era partito da una pena base inferiore al minimo edittale per la rapina. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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