Giustizia riparativa: il rigetto del magistrato va reclamato al tribunale (Cass. pen. Sez. I n. 26572 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza rigetta la richiesta di avvio a un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione. La regola generale di reclamabilità dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di situazioni soggettive del condannato, desumibile dagli art. 35-bis e 30-bis ord. pen., non ammette deroghe per la giustizia riparativa. Escludere il reclamo comprimerebbe il doppio grado di merito e precluderebbe la contestazione delle valutazioni discrezionali sull’utilità del programma e sull’assenza di pericolo concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto, ha proposto personalmente reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di avvio a un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen.

Il tribunale di sorveglianza, rilevato che la normativa vigente non prevede un’ipotesi di reclamo avverso quella decisione, ha applicato l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificato l’atto come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte, riservando ogni valutazione sull’ammissibilità. Il sostituto procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte qualifica l’impugnazione come reclamo e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente. Il principio è quello affermato da Sez. I n. 18811 del 5/03/2026, non massimata, che muove dal recente intervento delle Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025: contro il rigetto dell’istanza di ammissione al percorso di giustizia riparativa lo strumento è il reclamo al tribunale di sorveglianza, non il ricorso diretto per cassazione.

Il percorso argomentativo muove da una regola di sistema: i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza sulle richieste del condannato inerenti a sue situazioni soggettive sono di regola reclamabili davanti al tribunale di sorveglianza. La conferma viene dall’art. 35-bis ord. pen., per le decisioni sulle richieste che prospettano compressioni all’esercizio dei diritti del detenuto conseguenti all’inosservanza di legge o regolamento da parte dell’amministrazione penitenziaria, e dall’art. 30-bis ord. pen., per le impugnazioni delle decisioni sui permessi.

Non vi è ragione, per la Corte, di derogare a un sistema che, in materia di diritti del condannato, riconosce il doppio grado di merito. L’assunto è coerente con le Sezioni Unite richiamate, là dove hanno evidenziato che consentire la sola impugnazione in cassazione significherebbe precludere all’interessato la possibilità di far valere compiutamente le doglianze relative alla valutazione discrezionale del giudice sull’utilità del programma per la soluzione delle questioni originate dal reato e sull’assenza di pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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