Misure alternative: il rigetto può fondarsi su un’unica prognosi negativa (Cass. pen. Sez. I n. 31731 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente fondare il rigetto sull’assenza di una prognosi favorevole di affidabilità e di non recidiva. Tale prognosi negativa sorregge il diniego non solo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ma anche della detenzione domiciliare, poiché entrambi gli istituti presuppongono la collaborazione del condannato. La disponibilità di un alloggio e di un’attività lavorativa, la condotta carceraria regolare e l’ammissione di responsabilità non impongono l’accoglimento quando i gravi reati commessi di recente e la mancata conclusione dell’osservazione scientifica della personalità facciano ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con provvedimento del 12 febbraio 2026, ha respinto l’istanza con cui il condannato chiedeva la concessione della detenzione domiciliare, in via subordinata dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale ha valorizzato la gravità dei reati, alcuni risalenti, la mancata conclusione dell’osservazione scientifica della personalità e la mancata adesione a progetti trattamentali.

Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: omessa valutazione degli elementi favorevoli, assenza di autonoma motivazione sul rigetto della detenzione domiciliare e mancato esame della possibile riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il sostituto procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, respingendo tutti i motivi. Sul primo, la Corte ha rilevato come gli elementi che il ricorrente assumeva non valutati fossero in realtà partitamente analizzati dal tribunale: la disponibilità di un alloggio, la possibilità di lavorare, la condotta regolare e l’ammissione di responsabilità costituiscono la piattaforma fattuale della decisione impugnata.

Il tribunale, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto che tali dati, uniti ai gravi reati commessi di recente e alla mancata conclusione dell’osservazione scientifica, non consentissero valutazioni prognostiche positive di affidabilità e non recidiva. Ha richiamato il principio per cui, anche in presenza di elementi positivi, può essere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali (Sez. I n. 30065 del 29/05/2025, Rv. 288564-01).

Sul secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che detenzione domiciliare e affidamento in prova hanno natura e finalità differenti: la prima ha connotazione più sanzionatoria e meccanismo di autocustodia, il secondo ha finalità più marcatamente rieducative e trattamentali (Sez. I n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366-01). Entrambi, però, muovono da un presupposto comune: la necessità di collaborazione del condannato.

Proprio tale minimo comune denominatore consente alla medesima ragione — l’assenza di una prognosi favorevole di affidabilità e non recidiva — di sorreggere in negativo il diniego di entrambe le misure. Non è dunque necessaria una motivazione autonoma per ciascuna istanza. Quanto al terzo motivo, il ricorrente non ha indicato come l’omessa valutazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. avrebbe condotto a conclusioni opposte; il motivo è stato perciò respinto, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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