Patteggiamento in appello: rinuncia ai motivi e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 31497 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che accoglie la richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l’appello, perché la rinuncia ai motivi ne circoscrive la cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia determina una preclusione processuale che rende inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. È invece ammissibile il ricorso che deduca vizi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui agli artt. 56, 575 e 577 cod. pen., accogliendo la richiesta di pena concordata formulata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., con correlato vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla natura del provvedimento impugnato. La sentenza di appello era stata emessa ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che consente alla Corte d’appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri.
Con la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, la Corte ha ritenuto nuovamente applicabile il principio elaborato nel vigore del similare istituto di cui all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92. In forza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi, il giudice d’appello limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. La Corte richiama, sul punto, Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003 e Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, nonché Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020.
La rinuncia ai motivi determina dunque una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto. Su questa base la Corte ha reputato inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, richiamando Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022 e, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019.
Nel caso in esame, la difesa e il Procuratore generale territoriale avevano concordato l’accoglimento del motivo concernente la misura della pena, ivi compreso il diverso giudizio di valenza tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante, con rinuncia a ogni altro motivo. Tale negozio processuale, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi — non sussistente — di illegalità della pena concordata. L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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