Richiesta PEC del PM irrituale ma non invalida (Cass. pen. Sez. 1 n. 9784 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di incidente di esecuzione, non avendo natura di atto di impugnazione, resta soggetta, fino al 31 dicembre 2026, alle modalità di deposito tradizionali e non alle regole del processo penale telematico di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. L’eventuale inoltro della richiesta del pubblico ministero tramite PEC, anche ad un indirizzo diverso da quello dedicato e con documento privo di sottoscrizione digitale, costituisce modalità irrituale di presentazione dell’atto, che non determina alcuna nullità né inammissibilità, in difetto di una espressa previsione sanzionatoria. L’atto irritualmente trasmesso attiva comunque il meccanismo processuale di cui all’art. 121 cod. proc. pen., con efficacia dalla ricezione da parte della cancelleria, sempre che sia venuto a conoscenza del giudice competente e sia stato rispettato il contraddittorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa alla ricorrente con sentenza divenuta irrevocabile nel 2013. Il procedimento era stato avviato su richiesta del pubblico ministero, la quale era stata redatta in forma analogica e trasmessa tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello istituzionalmente dedicato al deposito degli atti penali, oltre a non essere munita di firma digitale.
Il difensore della ricorrente aveva eccepito l’inammissibilità della richiesta, deducendo la violazione dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 e dell’art. 1, comma 9, D.M. n. 206/2024, ma il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’eccezione. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione per violazione di legge processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo ratione temporis, rilevando come, per i procedimenti di esecuzione di cui al libro X del cod. proc. pen., l’obbligo del deposito telematico degli atti in formato digitale decorra solo dal 1° gennaio 2027. Fino a tale data, le istanze al giudice dell’esecuzione possono essere presentate secondo le modalità tradizionali, essendo il deposito mediante PEC riservato ai soli difensori, in forza della preclusione di cui all’art. 1, comma 9, D.M. n. 206/2024.
Il Supremo Collegio ha poi chiarito che la questione rimessa alle Sezioni Unite e decisa con sentenza n. 6565 dell’11/12/2025 riguardava l’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, relativo ai procedimenti di impugnazione, e pertanto non incide sulla presente fattispecie. La richiesta di incidente di esecuzione, infatti, non è un atto di impugnazione e non può essere estesa ad essa la disciplina che sancisce specifiche ipotesi di inammissibilità per il mancato rispetto dei requisiti formali.
In assenza di una specifica disposizione che sanzioni l’inoltro della richiesta del pubblico ministero tramite documento analogico spedito a mezzo PEC, la Corte ha richiamato il principio di tassatività delle nullità e delle inammissibilità, confermato in materia di deposito telematico dalla giurisprudenza formatasi sulla disciplina emergenziale pandemica. Ne consegue che l’inosservanza delle modalità esecutive di trasmissione dell’atto non integra alcuna nullità né ipotesi di inesistenza, difettando espresse previsioni di legge che impongano specifiche formalità.
La Corte ha infine valorizzato la natura non impugnatoria dell’istanza di incidente di esecuzione, che può essere depositata senza l’osservanza di particolari formalità, come già affermato in precedenti arresti. L’adozione di uno strumento di deposito irrituale, essendo comunque l’atto pervenuto a conoscenza del giudice competente, non ha arrecato alcun concreto pregiudizio, risultando regolarmente instaurato il contraddittorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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