Risarcimento per ritardata SCIA: necessaria prova del danno-conseguenza (TAR Liguria n. 761/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima, l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e della colpa dell’amministrazione non è sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria, occorrendo la prova del danno-conseguenza, del nesso di causalità e della sua quantificazione. L’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela, anche se non concluso con provvedimento espresso, non integra di per sé una condotta generatrice di incertezza antigiuridica, quando sia finalizzato a chiarire aspetti tecnici rimasti irrisolti e si svolga nel rispetto del contraddittorio. Le spese legali e tecniche sostenute per attività stragiudiziali connesse e complementari all’attività difensiva svolta in giudizio non costituiscono autonoma voce di danno emergente e non possono essere liquidate separatamente.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un immobile adibito a residenza turistico-alberghiera (R.T.A.), presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per realizzare il cambio di destinazione d’uso in appartamenti residenziali, ritenendo non più economica la prosecuzione dell’attività ricettiva. Il Comune, dopo aver comunicato i motivi ostativi, non adottava tempestivamente un provvedimento inibitorio, ma diffidava dall’iniziare i lavori solo sette mesi dopo la scadenza del termine di legge. Impugnata la diffida, il TAR Liguria ne accertava l’illegittimità, dichiarando il consolidamento degli effetti della SCIA. Il Comune avviava successivamente un procedimento di autotutela, mai concluso con provvedimento espresso. La società agiva quindi per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la ritardata trasformazione dell’immobile, quantificando diverse voci di danno emergente e lucro cessante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto assorbiti i profili di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte resistente, in quanto non decisivi. Nel merito, ha riconosciuto l’illegittimità dell’azione amministrativa e la colpa del Comune, avendo l’atto inibitorio natura tardiva, ma ha individuato il periodo di riferimento per la valutazione del danno nel lasso temporale intercorrente tra la scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio e la pubblicazione della sentenza di annullamento. Ha escluso la rilevanza risarcitoria dell’attività successiva, costituita dall’avvio del procedimento di autotutela, ritenendola esente da vizi di legittimità.
Quanto alle singole voci, ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali, in quanto strettamente funzionali e connesse all’attività di assistenza giudiziale, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17357 del 2009. Ha inoltre ritenuto che la cessazione dell’attività ricettiva fosse una scelta imprenditoriale autonoma e deliberata, antecedente e causalmente indipendente dalla condotta comunale, sicché non poteva configurarsi alcun nesso con i mancati introiti lamentati.
Con riferimento alle mancate vendite, il Collegio ha escluso che l’avvio del procedimento di autotutela potesse generare un’incertezza giuridicamente rilevante, trattandosi di fisiologico esercizio del potere volto a verificare aspetti tecnici non risolti in sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, e non di una reiterazione della condotta illegittima. La decisione di non accettare le proposte di acquisto è stata pertanto ricondotta a una libera scelta della società. Infine, per il periodo antecedente all’annullamento giurisdizionale, non è stata fornita prova di una flessione del mercato immobiliare che consentisse di determinare un danno da ritardata commercializzazione. La domanda è stata integralmente rigettata, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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