Esclusione per condanna non dichiarata e grave illecito professionale nella refezione scolastica (Cons. Stato n. 1050 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna penale del legale rappresentante dell’operatore economico per fatti fraudolenti in danno degli utenti del servizio oggetto di gara integra grave illecito professionale ai sensi degli artt. 94 e 98 d.lgs. n. 36/2023, e legittima l’esclusione anche quando la sentenza non sia definitiva. L’accertamento del fatto è riservato al giudizio penale e non può essere rimesso in discussione davanti al giudice amministrativo sul piano della gravità del reato o del suo movente. La stazione appaltante non è tenuta a esclusioni automatiche: deve valutare analiticamente il fatto e la sua incidenza sull’affidabilità. L’omessa dichiarazione della condanna nel DGUE viola l’onere informativo e preclude al concorrente di operare un filtro selettivo sulle notizie da rendere.

Il Fatto

Un Comune esclude dalla procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica una società, per l’esistenza di una sentenza penale di condanna a carico del suo legale rappresentante, non dichiarata in sede di gara. Segue l’aggiudicazione in favore del secondo classificato. Il TAR Basilicata, con sentenza n. 440/2025, respinge il ricorso, richiamando una propria precedente pronuncia relativa a identica esclusione originata dal medesimo fatto.

La società appella. La stazione appaltante e la controinteressata resistono. La domanda cautelare viene rinviata al merito su richiesta dell’appellante; il giudizio è trattenuto in decisione all’udienza del 22 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione. La sentenza penale di condanna ha generato plurimi provvedimenti di esclusione della stessa società da diverse gare; la pronuncia impugnata si fonda per relationem sulla sentenza del TAR n. 184/2025, confermata dalla Sezione con la sentenza n. 9140/2025, che il Collegio condivide e alla quale si riporta per sinteticità.

Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 4 dicembre 2024; il dispositivo della condanna è del 23 ottobre 2024. La Corte rileva come i fatti risalgano al 2023, dunque in stretta prossimità temporale alla gara. Il provvedimento di esclusione si regge su un duplice piano: la condotta antecedente e quella tenuta nel corso della procedura, valorizzando sia l’omessa dichiarazione sia l’obiettiva gravità dei fatti accertati in sede penale.

Le censure che tendono a ridimensionare il fatto, il suo elemento materiale e il movente economico sono irricevibili: l’accertamento del fatto è monopolio del processo penale e in quella sede ha cristallizzato una grave situazione fraudolenta in danno di minori. Ferma la diversità dei parametri penale e amministrativo, resta irrilevante la non definitività della condanna a fronte dell’accertamento della condotta materiale e della stretta inerenza del titolo di reato al tipo di servizio.

Il Collegio esclude che si tratti di esclusione automatica: il provvedimento ha diffusamente motivato sul profilo formale e sulla rilevanza sostanziale del grave illecito professionale, richiamando le contestazioni documentate sulla qualità e salubrità dei pasti e gli esiti dei sequestri. Analogamente, la revoca della precedente aggiudicazione era stata comunicata in modo laconico, senza riferimenti al fatto idonei a consentirne la valutazione. Il concorrente non può operare un filtro selettivo sulle informazioni dovute.

Quanto al principio di fiducia, la Corte richiama la sentenza n. 7898/2025: esso non ha rilievo esimente rispetto a un provvedimento conforme al paradigma normativo. Le misure di self-cleaning risultano inadeguate, non essendo stata rimossa la figura del legale rappresentante condannato; la clausola sociale concerne il personale esecutivo, non le scelte imprenditoriali del vertice. Infine, il contraddittorio procedimentale non è invocabile da chi abbia reso dichiarazioni reticenti, e comunque il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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