Il Tribunale del riesame deve esaminare i motivi trasmessi via PEC (Cass. pen. Sez. III n. 389 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del riesame ha l’onere di esaminare specificamente i motivi di doglianza ritualmente depositati e trasmessi dalla parte interessata, verificandone l’effettivo contenuto. L’ordinanza che dia atto della mancata specificazione dei motivi senza procedere al loro esame è affetta da vizio di motivazione. La società sottoposta a procedura concorsuale non ha la libera disponibilità delle somme oggetto di sequestro, circostanza che incide sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Fatto
La società ricorrente era destinataria di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro corrispondente ai profitti di reati tributari e di riciclaggio. Il provvedimento era stato emesso nell’ambito di un procedimento a carico di 63 persone per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso il decreto la società aveva proposto istanza di riesame. A seguito della trasmissione dei motivi via PEC all’indirizzo telematico abilitato al deposito atti, il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza dando atto della mancata specificazione delle doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso. L’ordinanza impugnata era nulla perché il Tribunale non aveva esaminato le doglianze ritualmente trasmesse dalla società in vista dell’udienza. La mancata verifica del contenuto dei motivi aveva determinato una carenza motivazionale insanabile.
In particolare, il Tribunale aveva erroneamente dato atto della mancata specificazione dei motivi di doglianza, senza considerare che gli stessi erano stati trasmessi il 14 marzo 2025, prima dell’udienza del 18 marzo successivo, all’indirizzo PEC abilitato. La mancata specificazione concerneva la questione della insussistenza dei presupposti del sequestro, laddove il provvedimento genetico non aveva motivato circa la sussistenza e la natura del fumus commissi delicti né circa l’individuazione del profitto confiscabile.
Il Collegio ha altresì valorizzato la circostanza che la società, assoggettata a liquidazione giudiziale, non aveva la libera disponibilità delle somme vincolate sul conto corrente, aspetto che avrebbe richiesto una verifica in ordine alle esigenze cautelari.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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