Sospensione condizionale e onere di allegazione nei reati tributari (Cass. pen. Sez. 3 n. 111 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di accise, la riferibilità della condotta illecita all’imputato può essere legittimamente desunta dal giudice di merito da un complesso di elementi indiziari, quali la qualità di legale rappresentante della società destinataria del carico, la mancata assoluzione degli oneri fiscali e la presenza di precedenti denunce per fatti analoghi, senza che ciò integri un vietato ricorso al principio del “non poteva non sapere”. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’onere di allegare la sussistenza dei relativi presupposti, mediante l’indicazione di elementi specifici, grava sull’imputato. Le questioni non dedotte con i motivi di appello sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l’esame di tutte le circostanze prospettate dalla difesa, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del mancato esercizio del potere discrezionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava il legale rappresentante di una società alla pena di un anno di reclusione ed euro 7.746,00 di multa, per il reato di cui all’art. 40, commi 1, lett. b), e 4, d.lgs. n. 504 del 1995, per aver importato da una società tedesca, in assenza della prescritta licenza UTF, un quantitativo di olio lubrificante da autotrazione pari a 9.496 litri, sottraendolo al pagamento dell’accisa. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza concernenti la riferibilità del reato, il diniego della particolare tenuità del fatto, il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione completa e logica sulla riferibilità del reato all’imputata, basata su molteplici elementi: la qualità di legale rappresentante della società destinataria del carico, la mancata assoluzione dell’accisa dovuta e la presenza di precedenti denunce per fatti analoghi. Tali elementi, valutati complessivamente, costituivano un quadro indiziario sufficiente, senza che potesse configurarsi il vizio motivazionale denunciato.
Quanto al secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. richiede la sussistenza congiunta della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Il giudice di merito aveva legittimamente escluso l’istituto valorizzando l’ingente quantitativo di olio sottratto all’accisa e la reiterazione di condotte identiche. La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui l’onere di allegare i presupposti della causa di non punibilità grava sull’imputato, il quale deve fornire elementi specifici e non limitarsi a contestazioni generiche.
Il terzo motivo, concernente l’illegalità della pena per effetto della modifica normativa di cui all’art. 3 d.lgs. n. 141 del 2024, è stato dichiarato inammissibile perché nuovo. La questione avrebbe potuto essere dedotta in appello, essendo la modifica entrata in vigore il 4 ottobre 2024, prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre escluso che la pena irrogata fosse illegale, rientrando essa nella forbice edittale prevista dalla legge.
Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate dalla difesa ai fini delle attenuanti generiche, essendo sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 62-bis cod. pen.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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