Conflitto di interessi e valutazione titoli nel concorso dirigenziale portuale (Cons. Stato n. 6613 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il conflitto di interessi dei componenti della commissione esaminatrice non può essere affermato in via astratta, ma deve essere accertato in concreto, sulla base di elementi specifici che dimostrino una commistione tra l’interesse pubblico e interessi personali o di terzi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990. La verifica del possesso dei requisiti specifici, delegata al responsabile del procedimento, costituisce attività istruttoria a contenuto vincolato e non si confonde con la valutazione dei titoli, che resta riservata alla commissione. È inoltre improprio il richiamo dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., norma che opera nell’ipotesi in cui il giudice abbia conosciuto della stessa causa in altro grado, a presidio dell’alterità del giudice investito dell’impugnazione sulla medesima res iudicanda.

Il Fatto

Una candidata risultava vincitrice di un concorso per titoli ed esami bandito per la copertura di un posto dirigenziale presso un’Autorità di sistema portuale, con contratto a tempo determinato triennale. Il secondo classificato, idoneo non vincitore, impugnava la graduatoria finale, contestando l’illegittima ammissione della vincitrice, il punteggio attribuito, la composizione della commissione per asserito conflitto di interessi e il bando di concorso.

Il TAR Marche respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Il soccombente proponeva appello, reiterando le censure sui vizi della procedura di selezione e deducendo l’errore materiale di calcolo nella c.d. prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa all’ammissione della candidata vincitrice. L’avviso pubblico richiedeva una consolidata e comprovata esperienza di almeno cinque anni nel demanio marittimo e portuale, senza specificare le modalità di dimostrazione. La candidata aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva e le attestazioni dei dirigenti regionali, rese ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. Tali dichiarazioni non risultano inconferenti rispetto a quanto enunciato nel curriculum.

Quanto alla dedotta attribuzione al Rup delle valutazioni di competenza della commissione, il Consiglio di Stato rileva che la delega riguardava la sola verifica dei requisiti specifici. Si tratta di attività istruttoria a contenuto vincolato, distinta dalla valutazione dei titoli ai fini dell’attribuzione dei punteggi, inequivocabilmente rimessa alla commissione. Non trova neppure riscontro l’assunto secondo cui i criteri sarebbero stati determinati dopo la conoscenza dei candidati, poiché la lex specialis già individuava le categorie di titoli e il relativo peso ponderale.

Sul secondo motivo, concernente l’errore di calcolo nella prova di resistenza, il motivo è dichiarato infondato se non inammissibile per carenza di interesse. In ogni caso non risulta dimostrata in capo all’appellante un’autonoma esperienza riconducibile al lavoro portuale.

Il terzo motivo investe il conflitto di interessi della presidente della commissione, dirigente ministeriale con poteri di vigilanza e finanziamento sull’Autorità. Il Collegio conferma che il conflitto è stato postulato in maniera astratta, quasi enucleando una presunzione di incompatibilità. La giurisprudenza richiede un accertamento concreto (richiamata Cons. Stato, IV, n. 1024 del 2024). Il conflitto presuppone la titolarità di un interesse privato che generi un pericolo serio per l’imparzialità, evenienza non ipotizzata. Improprio è poi il richiamo dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., applicabile quando il giudice abbia conosciuto della stessa causa in altro grado.

La reiezione dei motivi travolge anche la domanda risarcitoria per perdita di chance, che presuppone l’illegittimità della procedura, esclusa. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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