Potere di ordinanza contingibile e urgente: il riesame imposto dal TAR non può sostituirsi ai titoli ambientali (TAR Sardegna n. 200 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, fondato su esigenze di tutela della salute e dell’igiene pubblica, legittima l’adozione delle sole misure strettamente necessarie a prevenire l’aggravamento di situazioni di rischio. Esso non può, invece, estendersi fino a imporre interventi di completamento o ampliamento infrastrutturale che presuppongono il previo conseguimento o rinnovo di titoli autorizzatori ambientali, la cui valutazione è riservata ad amministrazioni diverse da quella comunale. In tali evenienze, la tutela cautelare può essere assicurata da una misura propulsiva che ordini all’amministrazione un riesame del provvedimento, distinguendo gli interventi immediati da quelli subordinati ai procedimenti autorizzatori pendenti.
Il Fatto
Un nutrito gruppo di residenti e un comitato civico hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 9 del 9 aprile 2026, con cui il Sindaco del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola aveva ordinato alla società esercente il servizio di depurazione la realizzazione di un modulo aggiuntivo dell’impianto, l’attivazione di stazioni di sollevamento e il completamento di opere infrastrutturali, imponendo altresì ai proprietari di utenze l’allaccio alla rete fognaria.
I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento, lamentando che le prescrizioni imposte eccedessero i limiti del potere extra ordinem e incidessero su procedimenti autorizzatori ambientali di competenza di altre amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente riconosciuto che l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’igiene pubblica costituisce un fondamento legittimo per l’adozione di misure contingibili e urgenti. Tuttavia, ha circoscritto la portata di tale potere: la sua legittimazione è limitata a quegli interventi strettamente indispensabili a evitare l’aggravamento di condizioni di rischio e a garantire, in via provvisoria, condizioni minime di sicurezza sanitaria e ambientale.
La valutazione del Collegio si è quindi concentrata sulla natura delle ulteriori prescrizioni, rilevando che opere di completamento e ampliamento infrastrutturale non possono essere ricondotte all’alveo del potere extra ordinem. Tali interventi, incidendo su procedimenti autorizzatori ambientali ancora pendenti o scaduti e su competenze di amministrazioni diverse da quella comunale, richiedono il rispetto del riparto di competenze delineato dalla normativa ambientale.
In una prospettiva di bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute e l’integrità delle attribuzioni amministrative, il Tribunale ha optato per una soluzione che non annulla l’ordinanza ma ne rimodula l’efficacia, utilizzando una misura propulsiva. Ha pertanto ordinato al Comune di procedere, entro trenta giorni, a un riesame del provvedimento ingiunzionale in conformità ai principi esposti.
Il riesame dovrà avvenire d’intesa con le amministrazioni competenti in materia ambientale e di autorizzazione agli scarichi, distinguendo gli interventi di immediata necessità da quelli che, richiedendo titoli autorizzatori, non possono essere imposti prescindendo dalle valutazioni riservate alla Regione e alla Provincia. Le spese di fase sono state compensate e l’udienza di merito è stata fissata per il 27 gennaio 2027.
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Nota della Redazione
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