Accesso atti procedimento rinnovo permesso soggiorno protezione speciale (TAR Liguria n. 1358 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi ricomprende la documentazione endoprocedimentale richiesta dall’interessato quando questa è funzionale alla tutela di una posizione sostanziale e al diritto di agire in giudizio. L’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990 non osta all’esibizione degli atti interna al procedimento, poiché il diritto di difesa prevale sull’esigenza di riservatezza procedimentale. Il titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale che ne abbia chiesto il rinnovo ha interesse concreto e attuale a ottenere copia degli atti del procedimento, per contestare in giudizio il diniego. Il diritto all’accesso deve tuttavia essere bilanciato con le cause ostative e le esigenze di tutela di dati sensibili di terzi di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, con conseguente oscuramento delle sole parti non ostensibili.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dal 2017 di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato da altra Questura, nel luglio 2024 ha chiesto il rinnovo del titolo alla Questura competente per il nuovo domicilio, presso un centro specializzato nella cura delle dipendenze. Per tutelare la propria posizione ha presentato istanza di accesso per ottenere copia degli atti del procedimento di rinnovo: istanza, aggiornamenti, parere della Commissione territoriale, comunicazioni e atti istruttori infraprocedimentali, provvedimento di riconoscimento della protezione speciale, verbale di audizione, rilievi fotodattiloscopici e documentazione identificativa.
La Questura ha esibito solo l’istanza di rinnovo; la Commissione territoriale è rimasta silente, determinando il silenzio rigetto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso chiedendo la condanna all’esibizione. Le amministrazioni si sono costituite depositando il parere negativo della Commissione, ma non gli ulteriori documenti. Nella pendenza del giudizio, il ricorrente ha depositato il decreto di rigetto del rinnovo, il ricorso al Tribunale di Napoli ex art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e l’ordinanza cautelare che ha sospeso il decreto questorile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Il ricorrente è titolare di un interesse specifico e debitamente illustrato a conoscere gli atti del procedimento, anche per contestare efficacemente in giudizio il provvedimento di diniego del rinnovo. La natura endoprocedimentale di alcuni atti richiesti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990, non ne impedisce l’esibizione, come confermato da un orientamento consolidato della giustizia amministrativa (TAR Puglia-Bari, sez. II, n. 54 del 2025; TAR Basilicata, sez. I, n. 56 del 2023; TAR Lazio-Roma, sez. IV, n. 13262 del 2022).
Nel merito il ricorso è fondato. Il ricorrente ha interesse a ottenere copia degli atti richiesti, funzionali al suo interesse al rinnovo del permesso originariamente rilasciato e al diritto di agire in giudizio contro il diniego e gli altri atti ostativi al regolare soggiorno. Sussiste dunque il diritto all’accesso alla documentazione indicata nell’istanza.
Il Ministero dell’Interno e la Commissione territoriale sono pertanto tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, a esibire la copia della documentazione oggetto dell’istanza, salvo che uno o più documenti siano inesistenti: in tal caso la nota ostensiva dovrà darne espressa attestazione.
Il Collegio precisa i limiti dell’ostensione. In presenza di comprovate cause ostative all’accesso, di esigenze di tutela di dati sensibili di terzi o della segretezza di taluni profili ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 — quali, a titolo esemplificativo, indagini penali o nominativi degli agenti che hanno effettuato le operazioni — la documentazione potrà essere parzialmente oscurata limitatamente alle parti non ostensibili o che possano mettere a rischio i controinteressi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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