Insussistente il conflitto negativo se il primo giudice ha deciso l’istanza (Cass. pen. Sez. I n. 31547 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di competenza è rimedio posto a tutela, alternativamente, dell’esigenza di preservare il ne bis in idem o di impedire stasi procedimentali determinate dal concorrente rifiuto di più giudici di prendere cognizione della medesima regiudicanda. Ne consegue che, ove uno dei giudici investiti dell’istanza abbia comunque adottato il provvedimento richiesto, definendo il procedimento con declaratoria di inammissibilità, il conflitto negativo denunciato dall’altro giudice non sussiste, difettando il presupposto della stasi. Ai sensi dell’art. 29 cod. proc. pen., i conflitti di competenza cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiari, anche d’ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con ordinanza, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata in relazione alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta dal Tribunale di Terni con sentenza di condanna per i reati di maltrattamento e atti persecutori ai danni della convivente. Il magistrato ha ritenuto sussistenti le ragioni favorevoli alla propria incompetenza, ma ha rilevato che la genericità dell’istanza e l’assenza di un procedimento iscritto presso il proprio ufficio impedivano di declinare la competenza in favore di altro giudice.
Il Tribunale di Terni, chiamato a decidere la medesima istanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, condividendo l’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., il giudice funzionalmente competente sulla liberazione anticipata è il magistrato di sorveglianza. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine sistematico. Il conflitto di competenza non è rimedio apprestato per la definizione astratta dell’ordine delle competenze, né per affermazioni di principio avulse da una concreta incidenza sul regolare corso del procedimento. Esso tutela, alternativamente, l’esigenza di preservare il ne bis in idem — scongiurando che sulla stessa vicenda si svolgano più giudizi e si adottino più provvedimenti — oppure l’esigenza di impedire stasi procedimentali originate dal concorrente rifiuto di più giudici di prendere cognizione della medesima regiudicanda o di adottare provvedimenti indispensabili a dare impulso al processo.
I precedenti richiamati confermano la distinzione: per il conflitto positivo si cita Sez. I n. 31348 del 23.09.2020; per quello negativo Sez. I n. 37636 del 07.04.2023. Il quadro è completato dall’art. 29 cod. proc. pen., secondo cui i conflitti di competenza cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiari, anche d’ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Su questa base la Corte rileva che, nel caso concreto, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto — pur aderendo all’orientamento secondo cui la competenza spetta al magistrato di sorveglianza — ha comunque esaminato nel merito l’istanza, giudicandola preliminarmente inammissibile per il suo contenuto generico.
In tale peculiare situazione, in cui uno dei due giudici investiti ha adottato il provvedimento richiesto da entrambi, non può ritenersi sussistente il conflitto negativo denunciato dal giudice confliggente. Difetta, infatti, una stasi del procedimento, che al contrario risulta essere stato definito con declaratoria di inammissibilità. La Corte dichiara pertanto insussistente il conflitto.
Nota della Redazione
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