Omessa denuncia dei Carabinieri solo per notizie apprese nell’esercizio delle funzioni (Cass. pen. Sez. VI n. 3067 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia, di cui all’art. 361 cod. pen., nei confronti di un appartenente all’Arma dei carabinieri che venga a conoscenza di notizie relative a un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell’esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse. Pur essendo in servizio permanente di pubblica sicurezza, fuori dall’esercizio effettivo delle funzioni i Carabinieri non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. L’art. 155, d.lgs. n. 66 del 2010 riferisce la permanenza del servizio alle sole funzioni di pubblica sicurezza: per le ulteriori funzioni pubblicistiche, comprese quelle di polizia giudiziaria, occorre verificare se l’atto si inserisca nell’effettivo svolgimento delle stesse. Il requisito dell’acquisizione “nell’esercizio o a causa delle funzioni” opera anche per l’ipotesi aggravata del secondo comma dell’art. 361 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 361 cod. pen., cui il Tribunale era pervenuto previa derubricazione dell’originaria imputazione di omissione di atti d’ufficio. Secondo l’accusa recepita dai giudici di merito, il ricorrente, nella qualità di comandante di una stazione dei Carabinieri, aveva appreso dalla moglie la possibile commissione di un reato di abuso d’ufficio ai danni della stessa, illegittimamente esclusa da una graduatoria per docenti.
Anziché comunicare la notizia di reato, l’imputato procedeva a una verifica preliminare dei fatti, acquisendo atti, e provvedeva alla comunicazione solo mesi dopo. Proponeva quindi ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui la violazione degli artt. 49, 361 cod. pen. e 347 cod. proc. pen. e il difetto della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione dirimente nell’accertamento della qualifica soggettiva e nella verifica che l’acquisizione della notizia sia avvenuta nello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale. Richiama due proprie pronunce — Sez. VI n. 44423 del 30.9.2022 e Sez. VI n. 29836 del 2.7.2012 — secondo cui non è configurabile il delitto di omessa denuncia per l’appartenente alla Polizia di Stato che apprenda la notizia in una conversazione privata, fuori dall’esercizio delle funzioni.
La Corte di appello aveva disatteso tale soluzione invocando i precedenti sul servizio permanente degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Il Collegio ne rileva l’inconferenza: quelle pronunce riguardavano ipotesi di reato diverse, come la resistenza a pubblico ufficiale, rispetto alle quali veniva in rilievo la funzione di pubblica sicurezza, per la quale la normativa prevede espressamente la permanenza del servizio.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 155, d.lgs. n. 66 del 2010 qualifica l’Arma come forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Gli artt. 161 e 178 del medesimo decreto disciplinano le funzioni di polizia giudiziaria e le relative qualifiche, mentre l’art. 57 lett. b) cod. proc. pen. riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri. Da qui la distinzione: la permanenza del servizio è riferita alle sole funzioni di pubblica sicurezza, non anche a quelle di polizia giudiziaria. La natura militare non incide, in difetto di espressa previsione, sulla permanenza in servizio per tutte le funzioni.
La Corte distingue poi l’attribuzione astratta della qualifica dall’esercizio in concreto della funzione: la titolarità di una qualifica pubblicistica non comporta di per sé l’onere dell’esercizio delle corrispondenti funzioni, occorrendo verificare se queste siano permanenti o collegate all’ambito temporale e territoriale del servizio. Poiché l’art. 361 cod. pen. subordina l’obbligo di denuncia all’acquisizione della notizia “nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” — requisito valevole anche per l’ipotesi aggravata del secondo comma, secondo Sez. VI n. 10272 del 30.1.2001 — se la notizia è appresa fuori dall’esercizio delle funzioni il reato non è neppure astrattamente configurabile.
Nel caso di specie l’imputato aveva appreso la notizia dalla moglie, per il rapporto di coniugio e non per ragioni di servizio: notizia avulsa dall’esercizio delle funzioni. La sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile
- Art. 361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
- Art. 57 c.p.p. – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria