Confondibilità dei segni distintivi e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 18852 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento sulla confondibilità dei segni distintivi, in caso di affinità dei prodotti, costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, spettando alla corte d’appello individuare le parti dei segni che assumono maggior rilievo sul piano confusorio. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile se non indica le norme asseritamente violate, non ne esamina il contenuto precettivo e non lo raffronta con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Il vizio di illogicità della motivazione è configurabile solo in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Non è ammissibile la censura che, prospettando un error in procedendo, denunci l’omessa motivazione, né quella rivolta contro pronunce diverse da quella impugnata.

Il Fatto

Il titolare di una ditta operante nel settore della pelletteria aveva ottenuto un provvedimento cautelare nei confronti di due controparti, fondato sull’uso di una denominazione sociale e di un marchio ritenuti confondibili col proprio segno. Nel successivo giudizio di merito il Tribunale ha rigettato le domande dell’attore, revocato l’ordinanza cautelare e compensato le spese.

La Corte di appello ha respinto l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato l’appellante a rifondere le spese del primo grado. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; le controparti hanno resistito con controricorso e depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2598 cod. civ. e l’illogicità della motivazione, contestando il giudizio di non confondibilità tra i segni. La Corte ha dichiarato il motivo infondato sul rilievo che esso, al pari del secondo e del terzo, denuncia la violazione di due norme di legge senza nulla spiegare. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impone di esaminare il contenuto precettivo delle norme e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ribadito che esso è riconoscibile solo in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014. Ha aggiunto che l’apprezzamento sulla confondibilità costituisce giudizio di fatto (richiamando Cass. n. 39764 del 2021) e che l’argomento sul significato del termine in lingua giapponese non assume centralità, essendo espresso come mera supposizione.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte di appello, evidenziando la mancata impugnazione dell’argomentazione del Tribunale, aveva inteso affermare la carenza di contenuto critico del motivo, inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.; il ricorrente avrebbe dovuto denunciare un error in procedendo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non il vizio di cui al n. 5. La doglianza contro la sentenza di primo grado è estranea al giudizio di legittimità.

Il terzo motivo è stato respinto: la censura di violazione di legge è incomprensibile, quella motivazionale inconsistente, quella ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. inammissibile perché non indica il fatto storico omesso. Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, il ricorrente non ha chiarito le vicende processuali dell’istanza, non potendosi ritenere che essa sia stata reiterata.

Il quarto motivo, infine, è stato giudicato palesemente inammissibile: la Corte di appello ha inteso rilevare che la revoca del provvedimento cautelare era diretta a rimuovere un provvedimento divenuto privo di effetti per il sopraggiungere della decisione di merito che aveva dichiarato inesistente il diritto, evocando il principio di Cass. n. 8906 del 2013 sull’inefficacia dichiarata d’ufficio ex art. 669-novies, terzo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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