Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 7 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, il rito abbreviato di cui all’art. 130 cod. giust. cont. costituisce una definizione alternativa subordinata al pagamento integrale della somma offerta nel termine perentorio fissato dal decreto di ammissione. Il pagamento effettuato nei termini, documentato dalla disposizione di avvenuto pagamento e dalla quietanza dell’Amministrazione danneggiata, determina l’estinzione del giudizio nei confronti dei convenuti, ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. La completezza e la regolarità della documentazione sono verificate dal Collegio in camera di consiglio. La definizione estintiva consegue automaticamente al pagamento tempestivo, senza necessità di ulteriore accertamento del merito della pretesa risarcitoria.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, con atto di citazione del 10 maggio 2024, ha convenuto in giudizio una persona fisica, in proprio e nella qualità di amministratrice di una società fallita, e una seconda società, chiedendo la condanna al pagamento di euro 86.440,19 in favore della Regione Piemonte. La pretesa si fondava sulla mancata restituzione di un finanziamento ricevuto da un soggetto finanziario regionale.

I convenuti si sono costituiti con comparsa del 18 ottobre 2024 e, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, hanno chiesto di accedere al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, offrendo il pagamento di euro 25.000,00 in unica soluzione. Con decreto n. 19 del 18 novembre 2024 l’istanza è stata accolta ed è stato disposto il pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio non attiene al merito della pretesa risarcitoria, ma alla verifica dei presupposti per la definizione del giudizio con il rito abbreviato. La Corte richiama l’art. 130 cod. giust. cont., che disciplina la definizione alternativa del giudizio di responsabilità mediante offerta di pagamento.

La sequenza procedimentale seguita è puntuale: istanza dei convenuti, previo parere del Pubblico ministero, decreto di ammissione con fissazione del termine perentorio di 30 giorni per il pagamento. Il decreto n. 19 del 18 novembre 2024 ha integralmente rispettato questo schema.

Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante la disposizione di pagamento nei termini indicati: la disposizione di avvenuto pagamento e la quietanza dell’Amministrazione danneggiata. La completezza e la regolarità di tale documentazione sono state verificate nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

Accertato l’integrale adempimento nei termini, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei convenuti, richiamando espressamente l’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. La definizione estintiva opera come effetto automatico del pagamento tempestivo, senza necessità di esame del merito.

La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite. La sentenza è stata depositata in Segreteria il 30 gennaio 2025, con annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 per la protezione dei dati personali delle persone fisiche indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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