Rito abbreviato contabile definito dal pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 20 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. si definisce con sentenza ai sensi del comma 8 quando la somma concordata con il pubblico ministero è versata dalla parte entro il termine perentorio fissato nel decreto di ammissione. Il pagamento tempestivo e documentato esaurisce la pretesa risarcitoria e preclude la prosecuzione in pubblica udienza. La definizione alternativa non esonera il convenuto dalla condanna alle spese del giudizio, che segue l’esito complessivo del procedimento, compreso il grado di appello.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta, nella qualità di amministratore unico, socio unico, legale rappresentante e poi liquidatore di una società di servizi, chiedendo la condanna al risarcimento in favore della Regione Puglia del danno derivante dalla cessione di attivi materiali e immateriali oggetto di agevolazione prima del decorso di cinque anni, in violazione della disciplina del PO FESR 2007-2013.
Con sentenza n. 996 del 29.11.2021 la Sezione aveva accolto la domanda. Su gravame della convenuta, la Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello ha dichiarato l’invalidità dell’atto introduttivo e, con sentenza n. 131 del 17.5.2024, ha annullato la decisione rimettendo la causa al primo giudice in diversa composizione. La Procura ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 199, comma 3, c.g.c.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di rinvio la convenuta ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato, proponendo il pagamento di una somma pari al 32,67 per cento della pretesa attorea e producendo il parere con cui la Procura si era espressa in senso favorevole alla definizione alternativa, opponendosi però alla misura offerta. La Sezione ha fissato l’udienza camerale ex art. 130, comma 5, c.g.c.
Con decreto n. 16 depositato l’8.11.2024 la richiesta è stata accolta ed è stata fissata la somma da corrispondere, con termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione per il versamento, restando altrimenti ferma la prosecuzione in pubblica udienza mediante rito ordinario.
La convenuta ha depositato copia della comunicazione della Regione contenente la dichiarazione di intervenuta riscossione e la conferma di accredito del bonifico. Il versamento è risultato così documentato e tempestivo, poiché eseguito nel termine assegnato.
Il difensore della convenuta e il Pubblico Ministero hanno quindi chiesto la definizione del giudizio ai sensi di legge. La Sezione, non ravvisando motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, ha definito il procedimento ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., condannando la convenuta alle spese del giudizio anche per il grado definito con la sentenza d’appello, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.
Nota della Redazione
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