Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 46 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la valorizzazione della contribuzione maturata nel comparto pubblico, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue all’accertamento che l’amministrazione, con l’esercizio del potere di autotutela, ha integralmente accolto in via amministrativa la domanda del ricorrente, riconoscendone la fondatezza. Il giudice contabile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, provvede d’ufficio alla liquidazione delle spese di giudizio a carico dell’ente previdenziale, desumendo l’esito sostanzialmente sfavorevole a quest’ultimo dal risultato del procedimento di riliquidazione. La giurisdizione contabile sussiste quando il petitum sostanziale sia costituito dal diritto previdenziale derivante dal servizio espletato alle dipendenze di un corpo armato dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in quiescenza dall’anno 2000, ha contestato il proprio trattamento pensionistico, chiedendo la riliquidazione con il sistema retributivo in ragione del servizio svolto nel Corpo (anni 31, mesi 5 e giorni 9). Secondo la difesa, al 31 dicembre 1995 il militare aveva maturato più di diciotto anni di servizio effettivo e la posizione assicurativa costituita d’ufficio dal Comando Regionale non aveva computato correttamente il periodo utile, omettendo la contribuzione figurativa e il requisito contributivo richiesto per il calcolo retributivo.
Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento del diritto al ricalcolo della contribuzione per il servizio prestato dal 10 novembre 1973 al 18 aprile 2000, con applicazione delle maggiorazioni. Nel corso del giudizio l’INPS ha dapprima eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del Tribunale di Varese (Sezione Lavoro) o del TAR Lombardia, poi ha comunicato di aver proceduto alla riliquidazione della pensione in totalizzazione, in aderenza alle richieste della parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico affronta direttamente il merito, in assenza di questioni preliminari. Il punto centrale è la sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, intervenuta nelle more del giudizio sulla scorta della variazione nell’AGO della posizione assicurativa. La domanda formulata in giudizio, osserva il giudice, è stata integralmente accolta in via amministrativa, circostanza riconosciuta dal patrocinatore del ricorrente e confermata dall’ente previdenziale.
La Corte ricostruisce il petitum sostanziale azionato, individuandolo nel diritto previdenziale derivante dal servizio espletato presso il Corpo della Guardia di Finanza, da cui rileva obiettivamente il diritto ad ottenere il trattamento secondo la disciplina retributiva, sebbene nell’ambito della Gestione Privata INPS. Su questa base il Giudice Unico afferma che la domanda, peraltro assolutamente fondata — come dimostrato dall’esito sostanziale del procedimento di riliquidazione — potesse essere conosciuta dal Giudice Contabile, con ciò respingendo implicitamente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS.
L’accoglimento in via amministrativa determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell’intervenuto esercizio del potere di autotutela da parte dell’INPS. Il giudice non si limita a prendere atto della sopravvenienza, ma ne trae una conseguenza sul piano delle spese: applicando il principio della soccombenza virtuale, la Sezione provvede d’ufficio a liquidare onorari e diritti secondo i criteri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Il ragionamento è esplicito: all’esito dell’autotutela è emerso con evidenza che il beneficio rilevante a fini previdenziali, oggetto della domanda, era sostanzialmente fondato. Tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, le spese vengono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, con condanna dell’INPS al pagamento in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La decisione è pronunciata in composizione monocratica dal Giudice Unico delle Pensioni.
Nota della Redazione
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