Riscatto della maggiorazione di un quinto e istanza tempestiva: prove e decadenza (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 9 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione di un quinto dei periodi di servizio prestati in costanza di rapporto e ai fini del trattamento pensionistico presuppone una istanza di riscatto specificamente finalizzata a tale scopo, non valendo a tal fine la domanda presentata ai soli fini dell’indennità di buonuscita. La definitività del provvedimento di ricongiunzione accettato dall’interessato non preclude l’accertamento di un errore di calcolo, ma la relativa contestazione richiede la prova dell’errore e non può risolversi in una mera allegazione. La mancata impugnazione del provvedimento di diniego entro il termine previsto dalla legge determina decadenza, e la doglianza sulla mancata conoscenza dell’atto, non sollevata in primo grado, costituisce un novum inammissibile in appello, in violazione del principio del contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio nel novembre 2018 e titolare di pensione diretta privilegiata liquidata con il sistema misto, ha chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto della maggiorazione di un quinto del periodo svolto presso la Scuola allievi Carabinieri e la valorizzazione di ulteriori dodici giorni relativi a un servizio privato già oggetto di ricongiunzione. Obiettivo finale: la rideterminazione del trattamento in godimento con sistema retributivo per la quota fino al 31.12.2011, sul presupposto di aver maturato diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso sotto tre profili: correttezza del computo dei periodi ricongiunti e loro cristallizzazione in seguito all’accettazione; mancanza di una tempestiva istanza di riscatto; irrilevanza di ogni arrotondamento per il raggiungimento della soglia dei diciotto anni. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, concernente l’errore nel conteggio dei servizi ricongiunti ai sensi dell’art. 2 legge n. 29/1979, la Corte rileva che l’appellante si è concentrato sulla possibilità di correggere i periodi anche dopo l’accettazione, senza però articolare alcun argomento in ordine allo specifico errore che avrebbe inficiato il decreto n. 52 del 31.03.2015. Manca la prova dell’assunto. Il motivo è rigettato.
Sul secondo motivo, la Corte chiarisce che la questione non attiene all’interpretazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 165/1997 — terreno sul quale è intervenuta la sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/2025/QM invocata dall’appellante — bensì alla sussistenza di una tempestiva istanza di riscatto, condizione necessaria del beneficio, secondo la Corte conti, Sez. II App., sent. n. 393/2023.
Dagli atti emerge che la domanda amministrativa del novembre 1995 era espressamente finalizzata al riscatto dei servizi ai soli fini della buonuscita, e in tali termini fu accolta dall’allora INPDAP. L’istanza successiva, presentata il giorno seguente alla cessazione dal servizio, è stata respinta dall’INPS con provvedimento del 1° febbraio 2022 per superamento del limite massimo delle maggiorazioni conferibili.
Il giudice di prime cure ha osservato che quel rigetto non è stato impugnato nel termine previsto dall’art. 6, comma 7, legge n. 46/1958, secondo le modalità indicate in calce all’atto, con conseguente decadenza. In appello l’appellante deduce di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento sfavorevole; ma l’eccezione non è stata sollevata in primo grado al momento del deposito del documento, sicché è inammissibile ex art. 193 cod. giust. cont. in quanto novum in violazione del contraddittorio.
Il terzo motivo, sull’arrotondamento dei servizi a diciotto anni, resta assorbito: respinti i primi due, la consistenza dei servizi valorizzabili non muta rispetto al provvedimento di pensione. L’appello è respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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