Braccialetto elettronico insufficiente se manca affidabilità cautelare (Cass. pen. n. 18193/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura né dalla puntuale osservanza delle prescrizioni, occorrendo ulteriori elementi concretamente indicativi del mutamento della situazione cautelare originariamente valutata.
La sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con controllo mediante braccialetto elettronico, presuppone una prognosi positiva sulla capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare i vincoli imposti.
Il controllo elettronico non neutralizza, di per sé, il rischio di reiterazione di condotte violente verso terzi quando la personalità dell’indagato e le modalità dei fatti rendano inaffidabile il presidio domiciliare.
La recente reiterazione di un reato violento analogo, commesso poco dopo la cessazione di una precedente misura cautelare, può costituire elemento concreto per ritenere persistenti le esigenze cautelari e inadeguate misure meno afflittive della custodia in carcere.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata per un delitto di tentato omicidio. La difesa aveva chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, valorizzando il comportamento tenuto durante la detenzione, il tempo trascorso dall’inizio della misura e il precedente rispetto delle prescrizioni cautelari.
Il ricorso per cassazione denunciava la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla sostituzione della misura carceraria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene congrua la valutazione del Tribunale, che aveva fondato il pericolo di reiterazione sulla gravità concreta del fatto e sulla personalità dell’indagato. Il tentato omicidio era stato commesso mediante reiterati colpi inferti con un machete nel corso di una colluttazione all’esterno di una discoteca, poco tempo dopo la revoca di una precedente misura cautelare applicata per altro tentato omicidio perpetrato con modalità analoghe.
La Corte ribadisce che né il mero decorso del tempo né il rispetto delle prescrizioni sono sufficienti, da soli, a dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari. Occorrono ulteriori elementi sintomatici di un effettivo mutamento della situazione. Nel caso concreto, la recente reiterazione di una condotta violenta della stessa natura, nonostante il precedente trattamento cautelare e la pendenza di altro processo, giustificava la prognosi negativa sulla capacità dell’indagato di rispettare un regime meno afflittivo.
Il braccialetto elettronico non è ritenuto idoneo a modificare tale conclusione. Il dispositivo presuppone comunque che l’indagato sia capace di rispettare il divieto di allontanarsi dal domicilio e non impedisce materialmente la commissione di condotte violente nei confronti di terzi. L’assenza di un affidamento fiduciario compatibile con la custodia domiciliare rende quindi proporzionata e adeguata la permanenza della misura carceraria. Il ricorso viene conseguentemente rigettato.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.