Consecuzione tra procedure concorsuali e prededuzione dei crediti (Cass. civ. Sez. I n. 333 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riscontro della discontinuità dell’insolvenza ovvero dell’identità della crisi sottesa a procedure concorsuali succedutesi si risolve in un giudizio di fatto, devoluto al giudice del merito e incensurabile in cassazione se non inficiato da errori di diritto o da anomalie motivazionali rilevanti ai sensi delle Sezioni Unite n. 8053 del 7.4.2014. Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del merito attraverso la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La prededuzione per gli atti di straordinaria amministrazione postula, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall., l’autorizzazione del Tribunale, la cui mancata deduzione rende il motivo generico e inammissibile. Il motivo che denuncia violazione di norme è inammissibile se si limita all’indicazione delle disposizioni asseritamente violate senza critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, secondo quanto richiesto dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società creditrice proponeva opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa, chiedendo il riconoscimento della natura prededucibile del proprio credito, già ammesso in via chirografaria. Il credito era sorto da un contratto di fornitura concluso dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo con riserva e dopo la comunicazione con cui la debitrice aveva annunciato il trattamento in prededuzione delle obbligazioni successive a tale data.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo la consecuzione tra la prima e la seconda procedura concorsuale. Il decreto veniva impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi: la società ricorrente deduceva violazione degli artt. 69 bis, 111 e 161, comma 7, l. fall. — per avere il Tribunale fondato il diniego su elementi cronologici e sulla prosecuzione dell’attività d’impresa — nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, infine, la violazione degli artt. 111, comma 2, e 161, comma 7, l. fall.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il Tribunale non aveva considerato il solo dato cronologico, ma aveva valutato se le procedure dipendessero o meno dalla medesima insolvenza, svolgendo un apprezzamento in fatto non più sindacabile nel giudizio di legittimità, almeno sotto l’egida dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Suprema Corte richiama il precedente n. 25166 del 2024, ribadendo che il riscontro dell’identità della crisi si traduce in un giudizio di fatto, devoluto al giudice del merito, incensurabile se non per errori di diritto o anomalie motivazionali, secondo il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il motivo è, peraltro, reso viepiù generico dalla mancata deduzione dell’autorizzazione del Tribunale richiesta per gli atti di straordinaria amministrazione dall’art. 161, comma 7, l. fall.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso è articolato in fatto e mira a un nuovo apprezzamento delle circostanze già scrutinate dai giudici del merito, che hanno escluso la continuità dell’insolvenza con motivazione adeguata. L’omologazione degli accordi di ristrutturazione intercorsa tra le due procedure aveva reciso la continuità, determinando il ritorno in bonis della società poi ammessa alla procedura concorsuale. Il riferimento al mancato ritorno in bonis non integra un fatto storico ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma solo l’approdo conclusivo di un diverso ragionamento di fatto.
Il terzo motivo è inammissibile perché non consente di comprendere quali statuizioni si pongano in contrasto con il dettato normativo invocato. La Corte ricorda che il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. va dedotto, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con specifiche argomentazioni intellegibili, non con la sola indicazione delle norme pretesamente violate: la deduzione per mezzo della sola preliminare elencazione delle disposizioni è inidoneamente formulata, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. I n. 24298 del 2016; Sez. L. n. 17570 del 2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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