Il concordato della controllante non esdebitai creditori della controllata (Cass. civ. Sez. I n. 21449 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di chiusura del concordato preventivo è un provvedimento di prassi privo di contenuto decisorio e non produce effetti esdebitatori. L’effetto esdebitatorio del concordato omologato, ex art. 184 l.fall., opera esclusivamente nei confronti dei creditori concorsuali della società debitrice richiedente, senza estendersi ai creditori delle società controllate, pur appartenenti al medesimo gruppo. La circostanza che i crediti verso la controllata fossero garantiti da ipoteca del terzo concedente su beni della controllante non incide sull’esigibilità del credito verso il debitore principale, non sorgendo alcun rapporto di debito-credito tra il beneficiario della garanzia e il terzo datore di ipoteca.

Il Fatto

Il Tribunale di Vercelli respingeva l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal cessionario di un credito bancario, escludendo dallo stato passivo del fallimento della società controllata un credito di oltre sette milioni di euro. Il Tribunale riteneva che la chiusura del concordato della società controllante avesse prodotto un effetto esdebitatorio esteso anche alla controllata, in ragione della stretta interdipendenza tra i crediti e della garanzia ipotecaria concessa dalla capogruppo. Il creditore proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 136 e 184 l.fall.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo all’art. 184 l.fall., ritenendolo fondato. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla domanda, ma la norma disciplina esclusivamente la procedura della singola società, senza prevedere effetti su società terze, ancorché appartenenti al medesimo gruppo. Né risulta configurabile, sotto la vigenza della legge fallimentare applicabile ratione temporis, un istituto del concordato di gruppo, come confermato dalla giurisprudenza citata; peraltro, anche la disciplina del Codice della crisi conserverebbe la distinzione tra masse attive e passive delle società del gruppo.

La Corte chiarisce che il decreto di chiusura del concordato è un provvedimento emesso solo in via di prassi, privo di contenuto decisorio e inidoneo a incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei creditori. Ne consegue che l’effetto esdebitatorio del concordato della controllante giova unicamente ai creditori concorsuali di quest’ultima, non a quelli della società controllata. Risulta quindi privo di fondamento normativo il “salto” compiuto dal Tribunale nel ritenere inesigibile il credito verso la controllata per effetto della chiusura del concordato della capogruppo.

La Corte esclude altresì la rilevanza della circostanza che i crediti fossero garantiti da ipoteca del terzo concedente sui beni della controllante. Tale garanzia assoggetta il terzo all’esecuzione forzata per debito altrui, senza far sorgere alcun rapporto di debito-credito tra il beneficiario della garanzia e il terzo datore di ipoteca. In ogni caso, nel caso di specie, il decreto di chiusura aveva disposto solo la cancellazione delle trascrizioni relative all’apertura del concordato, non delle iscrizioni ipotecarie.

In accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la Corte cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vercelli in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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