Insufficienza motivazionale dell’atto impositivo non sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 11184 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne giustifica l’annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum. Non rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, né che abbia acquisito su proprio impulso la conoscenza degli elementi sottesi alla pretesa. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 opera un rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili con il solo rito del processo tributario: la disciplina sulla sanatoria degli atti processuali civili non si estende alle nullità motivazionali dell’atto tributario. Il vizio ab origine dell’atto impositivo impedisce il verificarsi della dedotta sanatoria.

Il Fatto

La vicenda riguarda un sollecito di pagamento relativo ai contributi di bonifica e di irrigazione per l’anno 2019, notificato a una contribuente da un Consorzio di Bonifica. La contribuente ha impugnato il sollecito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che ha accolto il ricorso. Il Consorzio ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5254/12/2022, ha rigettato il gravame, confermando il primo grado.

Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo. La tesi era che la contribuente, nel ricorso introduttivo, aveva dichiarato di avere acquisito dopo la notifica del sollecito copia del previo avviso di pagamento, a seguito di formale richiesta di accesso: da tale ammissione sarebbe derivata la piena contezza della pretesa impositiva e la possibilità di una difesa piena e tempestiva, a prescindere da eventuali lacune del sollecito.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o comunque infondato. I giudici di appello avevano accertato che l’atto impugnato era il sollecito, dal quale emergeva soltanto l’importo richiesto con rinvio a un’informativa precedente mai ricevuta dalla contribuente, senza alcuna prova di ricezione depositata agli atti. Ne derivava che il sollecito avrebbe dovuto essere considerato motivato per relationem rispetto a un atto non conosciuto.

Di qui l’assorbente rilievo che la circostanza per cui la contribuente, resasi parte diligente, era venuta a conoscenza di quanto sotteso al sollecito, non sana il vizio dell’atto impugnato, il quale, in sé considerato, corrisponde alla descrizione resa dal primo giudice. Non è dunque configurabile alcun omesso esame di un fatto decisivo.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., applicabile in virtù dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: la carenza motivazionale sarebbe stata colmata dall’acquisizione dell’avviso di pagamento prima della scadenza del termine per il ricorso. La Corte ha dato seguito all’orientamento secondo cui, eccepito il difetto di motivazione dell’atto impositivo, non rileva che il contribuente si sia difeso nel merito, perché l’insufficienza motivazionale che giustifica l’annullamento non può essere sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche nella delimitazione del thema decidendum (Cass. n. 22918 del 2022; Cass. n. 21997 del 2014).

Il rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda, per la Corte, un generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili con il solo rito del processo tributario: la disciplina sulla sanatoria degli atti processuali civili non può riguardare la sanatoria delle nullità motivazionali dell’atto tributario. In ragione del vizio ab origine dell’atto impositivo, accertato in fatto dal giudice di appello, le censure sono state rigettate.

Il ricorso è stato respinto; nulla sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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