Fondo patrimoniale e simulazione: solo la revocatoria colpisce l’atto lesivo (Cass. civ. Sez. I n. 12247 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di un fondo patrimoniale non è affetta da simulazione assoluta quando i coniugi vogliono effettivamente l’effetto segregativo tipico previsto dall’art. 170 cod. civ., destinando i beni ai bisogni della famiglia e sottraendoli alle azioni esecutive per debiti estranei a quei bisogni. In tal caso non sussiste divergenza tra voluto e manifestato ex art. 1414 cod. civ., ma piena corrispondenza tra effetti tipici e intento negoziale. Il creditore che assuma la dolosa preordinazione dell’atto a pregiudicare il soddisfacimento del proprio credito deve esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., non la simulazione. La domanda di simulazione, unica domanda azionata, va rigettata, restando assorbite le questioni sulla consapevolezza dell’insorgenza del credito.
Il Fatto
I coniugi hanno costituito, con rogito del 17 novembre 2000, un fondo patrimoniale avente ad oggetto unicamente la casa di abitazione. La struttura sanitaria, creditrice del coniuge già suo dipendente e licenziato per essersi appropriato di somme, ha agito in giudizio per fare dichiarare la simulazione di detto atto. La domanda è stata accolta in primo grado. I coniugi hanno proposto appello.
La Corte d’Appello di Perugia ha accolto il gravame osservando che il debito è sorto in relazione a un atto estraneo ai bisogni della famiglia e che l’atto non era un finto ostacolo all’escussione creditoria, ma un vero ostacolo, previsto come lecito dall’art. 170 cod. civ.: nessuna divergenza tra l’apparenza contrattuale e la situazione voluta. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostenuti dal rigetto del Procuratore generale in requisitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi e li ritiene infondati. Preliminare è il quarto motivo, con cui si assume che la statuizione di simulazione assoluta del contratto sia passata in giudicato per difetto di impugnazione da parte dei coniugi.
La Suprema Corte rileva che l’eccezione formulata in appello riguardava non un capo autonomamente impugnabile, ma un semplice argomento speso dal Tribunale come elemento secondario e aggiuntivo del percorso motivazionale. La ragione dell’appello era calibrata sul rilievo che il giudice di primo grado avesse malinteso la disciplina della simulazione, non essendo configurabile alcuna divergenza tra volontà e manifestazione. Il motivo è quindi assorbito.
Quanto agli altri motivi, il ragionamento della Corte distrettuale è ineccepibile. La parte ricorrente ha proposto un’azione volta ad accertare una divergenza tra il voluto e il manifestato e non un’azione revocatoria, unico rimedio appropriato per far accertare che l’atto era dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del creditore.
La simulazione è ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione, con cui le parti creano un’apparenza negoziale per mostrare una realtà non corrispondente all’effettivo assetto d’interessi. Non si discute se il fondo sia stato costituito in pregiudizio dei creditori, ma se fosse effettiva la volontà di vincolare la casa ai bisogni della famiglia, utilizzando uno schema negoziale tipico ex art. 167 cod. civ. il cui effetto è esattamente la costituzione di un patrimonio separato. La sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale generica per destinarli ai bisogni della famiglia è atto lecito e meritevole di tutela, ferma la possibilità dell’azione revocatoria ordinaria pacificamente ammessa in giurisprudenza.
La Corte conferma il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 167 c.c. – Costituzione del fondo patrimoniale
- Art. 170 c.c. – Esecuzione sui beni e sui frutti
- Art. 1414 c.c. – Effetti della simulazione tra le parti
- Art. 2901 c.c. – Condizioni