Pena prossima al minimo edittale esente da specifica motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 29156 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale costituisce scelta riservata al giudice di merito e non esige una specifica e dettagliata motivazione. Una motivazione analitica sui criteri seguiti si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Il giudice di legittimità non può sindacare la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., purché il provvedimento risulti sorretto da un conferente apparato argomentativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari, riconosciuto il vincolo della continuazione con altra sentenza della stessa Corte di appello, rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni cinque, mesi sei, giorni trenta di reclusione ed euro 20.100,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto due profili: per essersi il giudice di appello ingiustamente discostato dal minimo edittale e per l’eccessivo aumento di pena disposto a titolo di continuazione esterna.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la decisione impugnata risulta sorretta da un conferente apparato argomentativo e di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il principio posto a fondamento della pronuncia è che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti dal giudice nella quantificazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia irrogata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Nel caso in cui, invece, la pena sia determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta resta insindacabile in cassazione, in quanto riservata al giudice di merito e implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
La Corte ha richiamato a sostegno del proprio orientamento Sez. II n. 36104 del 2017, Sez. IV n. 27959 del 2013 e Sez. II n. 28852 del 2013, confermando la linea secondo cui il sindacato di legittimità sul quantum della pena non può spingersi a censurare le scelte discrezionali del giudice di merito quando queste si collochino nella fascia medio-bassa dell’edittale.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi della Corte cost. n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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