Discarico crediti locali: inerzia del concessionario e misura del terzo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 149 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione dei crediti degli enti locali che, nell’arco di oltre un decennio, si limiti alla notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione, senza compiere tempestivamente gli atti interruttivi della prescrizione e le procedure esecutive, perde il diritto al discarico, con conseguente conferma del diniego adottato dall’ente creditore ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti non assume rilievo quando, alla data della sua entrata in vigore, l’attività di riscossione è già irrimediabilmente compromessa. Nel giudizio contabile il ricorso avverso il diniego non è azione demolitoria del provvedimento, ma accertamento del diritto al rimborso. All’esito del rigetto del ricorso è dovuta la somma pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, e non a un ottavo, trovando la riduzione la propria ratio nella definizione immediata della controversia.

Il Fatto

Il Comune avviava una verifica su 142 partite di crediti affidati alla società concessionaria e, non ritenendo fondate le risposte ricevute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale, eccependo vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, in applicazione della normativa derogatoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2015.

La vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione. Alla luce degli sviluppi, la società ha articolato ulteriori argomentazioni, tra cui la riferibilità esclusiva delle conseguenze ai precedenti concessionari e l’effetto inibitorio della sopravvenuta rottamazione dei crediti. La questione centrale riguarda la fondatezza in concreto del rifiuto del discarico per la specifica partita oggetto del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato indirizzo per cui il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto di quest’ultimo a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Ne deriva che anche i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo in quanto si riverberino sul diritto al rimborso.

Le pronunce della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, la società non può essere dichiarata inadempiente solo per l’omessa comunicazione di inesigibilità, occorrendo verificare i presupposti sostanziali dell’effetto.

Il Collegio osserva che l’impugnazione del diniego non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire per non pregiudicare l’esito del ricorso. Nel caso concreto, la documentazione evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata in numerosi atti meramente ripetitivi, con lunghe pause nella sequenza procedimentale: le verifiche patrimoniali risultano effettuate a notevole distanza dalle notifiche e gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi né hanno prodotto alcun recupero.

Quanto alla partita per cui la società ha dimostrato l’integrale pagamento, il diniego è illegittimo e il ricorso va accolto; resta fermo che il concessionario è tenuto a versare per intero quanto ha dichiarato di aver riscosso. Per le altre cartelle il ricorso è respinto, risultando integrata la fattispecie dell’art. 19, comma 2, lett. e). La sopravvenuta rottamazione non assume rilievo, poiché alla data della sua entrata in vigore il credito era già di difficile esazione.

Sul quantum, l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 prevede la riduzione a un ottavo solo in caso di pagamento entro novanta giorni. Esperito senza successo il ricorso, l’importo dovuto è quello nella misura di un terzo, venendo meno la ratio del beneficio. Il Collegio compensa integralmente le spese per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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