Acquisto di partecipazione in società consortile PNRR: parere non ostativo della Corte dei conti con rilievi sulla motivazione (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 11 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione societaria da parte di un’amministrazione pubblica è scrutinato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, che impone una verifica di conformità dell’atto ai parametri normativi ivi elencati, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La deliberazione dell’organo amministrativo deve contenere un’analitica motivazione circa la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni di convenienza economica e le modalità di copertura finanziaria. La carenza motivazionale non determina di per sé l’illegittimità dell’operazione, ma può essere colmata attraverso il richiamo per relationem a documenti e informazioni predisposti da altre amministrazioni partecipanti alla medesima iniziativa, purché la valutazione complessiva dell’operazione risulti comunque positiva.
Il Fatto
L’Università di Torino ha deliberato l’acquisto di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata NQSTI S.c.a.r.l., costituita nel 2022 come “società HUB” di un partenariato esteso finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR. La società, che ha durata fino al 31 dicembre 2032 e non persegue fini di lucro, aveva già ottenuto pareri favorevoli delle Sezioni riunite per la costituzione e per l’ingresso di altri soci pubblici. La delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, che l’ha inoltrata alle Sezioni riunite per competenza, in applicazione del principio di diritto statuito con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che accentra in capo a queste ultime la verifica degli atti relativi ai partenariati estesi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno verificato la sussistenza dei requisiti di competenza, ravvisando la natura di “società HUB” della partecipata e la sua riconducibilità a un’iniziativa PNRR finanziata dal MUR. Quanto al rispetto dell’art. 8 TUSP, l’operazione risulta autorizzata da una delibera del Consiglio di amministrazione, organo competente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 175/2016. La società, costituita nella forma di società consortile a responsabilità limitata, rientra tra i tipi societari consentiti dall’art. 3 TUSP, e le attività svolte sono riconducibili alla produzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.
Con riguardo alla sostenibilità finanziaria, la Corte ha rilevato una carenza motivazionale nella delibera dell’Università, che non ha fornito valutazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società. Tale carenza è stata tuttavia superata attraverso l’esame della documentazione acquisita da altre istituzioni universitarie partecipanti, che ha evidenziato una struttura dei costi stabile e un finanziamento ministeriale garantito. I bilanci del primo triennio hanno registrato perdite marginali, legate alla fase di avvio, mentre l’esercizio 2024 non ha evidenziato perdite da ripianare. La quota di partecipazione di 10.000 euro risulta coperta da fondi di ricerca dell’Ateneo.
In ordine alla convenienza economica, la Corte ha ritenuto giustificata la scelta del modello societario, imposto dai vincoli ministeriali che richiedono una stabile organizzazione con personalità giuridica. Quanto alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la verifica ha escluso profili di incompatibilità, trattandosi di un’operazione condotta alle normali condizioni di mercato, secondo il criterio dell’investitore in un’economia di mercato elaborato dalla giurisprudenza unionale. La Corte ha quindi reso parere non ostativo, fatte salve le carenze motivazionali evidenziate e con l’obbligo per le amministrazioni socie di monitorare costantemente l’andamento gestionale della partecipata, anche in sede di revisione annuale di cui all’art. 20 TUSP.
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Nota della Redazione
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