Responsabilità medica d’equipe: colpa grave e affidamento nel turno subentrante (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 12 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale da malpractice medica, la colpa grave deve essere valutata con giudizio ex ante, avuto riguardo alle linee guida vigenti al momento della condotta e agli elementi conosciuti e conoscibili dal sanitario. Il parametro non è costituito da linee guida pubblicate in epoca successiva ai fatti. Nei casi di successione di più medici nella posizione di garanzia, il principio di affidamento esenta il sanitario subentrante dalla responsabilità per l’operato del collega del turno precedente, salvo che la sua condotta si sia innestata su una regola precauzionale violata. Il nesso causale va accertato con riguardo alle condotte e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo o di posizione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha convenuto in giudizio un dirigente medico in servizio presso il Pronto soccorso di un ospedale, contestando il danno erariale indiretto subito dall’Azienda sanitaria, quantificato in € 59.000,00. La somma corrisponde alla transazione stragiudiziale conclusa dall’Azienda con un paziente a seguito di una errata diagnosi di calcolosi renale bilaterale, formulata a fronte di una sottostante appendicite acuta gangrenosa con peritonite circoscritta, poi accertata due giorni dopo presso un altro nosocomio e trattata con emicolectomia destra.

Secondo l’organo requirente, la convenuta avrebbe omesso gli accertamenti previsti dalle linee guida nella gestione dell’addome acuto — esame obiettivo addominale, esami ematobiochimici, manovra di Blumberg — e avrebbe disposto imprudentemente le dimissioni. La convenuta ha eccepito di aver preso in carico il paziente solo al cambio di turno, ricevendo il referto ecografico del collega precedente, e di avervi aderito in forza del principio di affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal parametro della colpa grave, individuato negli obblighi di servizio e nelle regole di condotta ex ante ravvisabili e riconoscibili dal sanitario. La condotta è gravemente colposa solo se costituisce una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia esigibili dall’homo eiusdem generis et condicionis et professionis.

Su questo punto la Corte rileva un rilievo decisivo: le linee guida richiamate dalla Procura risultano pubblicate nel 2018, quindi in epoca successiva ai fatti, risalenti al 2 agosto 2017. Esse non possono fungere da parametro della condotta esigibile. Il riferimento corretto è ai testi del 2014 e 2015, che consigliavano — non imponevano — gli esami di laboratorio diretti a differenziare le cause urgenti da quelle non urgenti. La scelta di non approfondire ulteriori controlli appare quindi coerente con la facoltatività di tali accertamenti.

La Corte valorizza poi la convergenza degli elementi clinici che avevano orientato la diagnosi verso la patologia renale: segno di Giordano positivo, ematuria e microlitiasi ecografica, con esclusione di liquido libero endoaddominale. La combinazione di valutazione clinica ed ecografia garantiva, secondo le linee guida dell’epoca, una corretta diagnosi finale in una percentuale compresa tra il 53% e l’83% dei casi. La decisione di avallare quel giudizio diagnostico non risulta perciò né imprudente né imperita.

Quanto al nesso causale, il Collegio richiama i principi consolidati: equivalenza delle cause ai sensi dell’art. 41 c.p., teoria della regolarità causale, accertamento individuale delle condotte. Nella fattispecie la convenuta non poteva essere chiamata a rispondere del modo in cui il collega precedente aveva eseguito anamnesi, esame obiettivo e selezione degli esami di laboratorio, non essendo tenuta a comportarsi in funzione del rischio di una condotta colposa altrui. Il principio di affidamento non è invocabile solo quando l’agente abbia a sua volta violato una regola precauzionale: ciò che nella specie non è avvenuto. La domanda è pertanto infondata, con liquidazione degli oneri difensivi in € 2.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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