Responsabilità erariale per sviamento di finanziamenti PNRR e autonomia dal giudizio penale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 29 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per pendenza di un procedimento penale non è ammessa in assenza di un vero e proprio vincolo di pregiudizialità giuridica, richiedendo l’art. 106, comma 1, c.g.c. che l’accertamento contenuto nella causa pregiudicante sia richiesto dalla legge con efficacia di giudicato. Il venir meno della pregiudizialità obbligatoria tra giudizio penale e giudizio contabile comporta l’autonomia e separatezza dei due accertamenti, con la conseguenza che il giudice contabile può autonomamente valutare l’elemento psicologico delle condotte e l’elemento oggettivo del danno. Lo sviamento di risorse pubbliche dalla finalità agevolativa per cui erano state stanziate integra danno erariale, comprensivo del pregiudizio da mancato buon andamento dell’azione amministrativa, liquidabile equitativamente ex art. 1226 c.c.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio una società beneficiaria di finanziamenti agevolati e il suo amministratore, per un’ipotesi di danno erariale subito dalla società finanziaria erogatrice a valere sul fondo di cui alla legge n. 394/1981, con risorse dell’Unione Europea (PNRR). Tre contratti di finanziamento, destinati a sostenere la transizione digitale ed ecologica delle PMI, erano stati risolti per mancata restituzione degli importi.
Il convenuto ha chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza di un processo penale per fatti sovrapponibili, sostenendone l’attitudine pregiudicante. La Procura si è opposta. La società, regolarmente citata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia della società, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., non essendosi essa costituita nonostante la regolare notifica.
Sul piano della sospensione, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite secondo cui non basta un mero collegamento tra giudizi o ragioni di opportunità, essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, con identità di parti e un antecedente logico-giuridico indispensabile la cui soluzione pregiudichi l’esito del processo da sospendere, onde evitare contrasto di giudicati. Nel caso concreto, la condotta contestata non è influenzabile dall’esito del processo penale: la qualificazione giuspenalistica dei fatti, in termini di art. 316 ter c.p., è irrilevante e resta l’autonomia del giudice contabile nell’accertare l’elemento psicologico e quello oggettivo del danno. L’istanza è dunque respinta.
Nel merito, la Corte accoglie integralmente la domanda. Dagli atti emerge provata la condotta distrattiva dei convenuti: le somme ottenute non sono state destinate alle finalità di legge, circostanza che integra danno alla finanza pubblica. La condotta è stata posta in essere dolosamente, in violazione del programma pubblicistico sotteso al finanziamento.
Quanto alla quantificazione, il Collegio condivide entrambe le poste attoree: il danno patrimoniale diretto da sviamento delle risorse e mancata restituzione, pari a € 862.480,81, e il danno da disservizio, correlato all’attività amministrativa inutilmente svolta dall’erogatore e a quella connessa al procedimento di revoca, liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura del 5%, per € 39.262,91.
I convenuti sono condannati in solido al pagamento complessivo di € 901.743,72. L’illecito ha natura di debito di valore, con conseguente debenza di interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della decisione fino all’effettivo soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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