Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 91 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il Collegio può disporre il discarico del contabile sulla base della mera condivisibilità della relazione del magistrato designato, senza disporre una specifica revisione del conto, quando la rispondenza del rendiconto alle indicazioni di regolarità formale sia già stata costantemente accertata con riferimento a conti analoghi. L’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. richiede che il conto sia idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile. L’eventuale venir meno della verifica analitica nel decreto presidenziale di assegnazione non impone al giudice di supplirvi d’ufficio, poiché l’attività istruttoria va destinata, secondo criteri di economia delle risorse, alle figure di agenti contabili che presentino effettive esigenze di accertamento. La valutazione di condivisibilità della prospettazione del relatore non costituisce abdicazione al controllo, ma esercizio discrezionale del potere di verifica in presenza di presupposti già acquisiti aliunde.
Il Fatto
Il cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano aveva reso il proprio conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame, con apposita relazione ex artt. 145 e 147 cod. giust. cont., aveva proposto il discarico, rappresentando che la verifica di rispondenza del rendiconto alle indicazioni già impartite dalla Sezione non risultava più richiesta dal decreto presidenziale di assegnazione per l’anno 2025. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, aveva formulato conclusioni conformi a quelle del relatore. La questione è giunta al Collegio per la decisione sul discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che, con pregresse sentenze-ordinanze, era stata elaborata una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari, in ossequio al principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. Tali indicazioni trovano il proprio ancoraggio normativo nell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont.
Il giudice designato ha rilevato che, per i conti depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione aveva costantemente riscontrato la rispondenza alle prescrizioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Il quadro istruttorio risulta peraltro mutato: la verifica di tale rispondenza non è più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. per l’anno 2025.
Su questo presupposto il Collegio ha aderito alla prospettazione del relatore, valorizzando l’esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili e di ottimizzare le risorse disponibili, che mal si concilierebbe con la prosecuzione di un’analitica verifica. Non emergono, secondo il giudice, plausibili ragioni per discostarsi dalla conclusione che la rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, con la conseguenza che una specifica revisione non appare necessaria ai fini del discarico.
La pronuncia si risolve pertanto in un accoglimento della proposta di discarico, senza statuizione sulle spese, in coerenza con la conformità delle conclusioni del Procuratore regionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.