Ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali e adempimenti dell’art. 41 d.l. n. 66/2014 (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 2 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, rileva che l’indicatore di ritardo, calcolato dalla piattaforma dei crediti commerciali, costituisce il parametro di riferimento per valutare l’adempimento degli enti locali. L’art. 41 del d.l. n. 66/2014 impone agli amministratori l’obbligo di allegare al rendiconto un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza e l’indicatore annuale di tempestività. La mancata allegazione del prospetto per mero errore materiale non esclude il rilievo del parziale adempimento, essendo la sottoscrizione e l’allegazione requisiti formali indispensabili. Le misure organizzative adottate dall’ente, quali l’assegnazione di personale e il supporto dell’ufficio ragioneria, sono valutate positivamente, ma viene raccomandato di intensificarle per consolidare i risultati raggiunti.
Il Fatto
Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, riscontrando per il Comune di Arzergrande un ritardo nei pagamenti pari a 13,43 giorni in termini di tempi medi ponderati per il primo semestre 2025. Con nota istruttoria del 19 novembre 2025, l’ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, agli adempimenti previsti dall’art. 41 del d.l. n. 66/2014 e alle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti.
Il Comune ha riscontrato la richiesta con nota del 27 novembre 2025, rappresentando l’avvenuta pubblicazione dei dati aggiornati al terzo trimestre 2025 e la mancata allegazione del prospetto dei pagamenti al rendiconto 2024 per un errore materiale di predisposizione informatica. Ha inoltre segnalato l’adozione di misure sul personale e sulle procedure, nonché l’assegnazione di un peso del 30% agli obiettivi di tempestività dei pagamenti nella valutazione della performance dei dirigenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla direttiva 2000/35/CE e dalla successiva direttiva 2011/7/UE, attuata con il d.lgs. n. 192/2012, che ha novellato l’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 in materia di interessi moratori. Richiama, quindi, l’obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica dei crediti commerciali introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 35/2013 e gli obblighi di pubblicazione dell’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti previsti dall’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.
Quanto all’art. 41 del d.l. n. 66/2014, la Sezione evidenzia il contenuto informativo che deve essere inserito nelle relazioni ai bilanci consuntivi, ossia il prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza e l’indicatore annuale di tempestività. In caso di superamento dei termini, le relazioni devono indicare le misure adottate o previste, con verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
La deliberazione richiama, inoltre, il meccanismo del Fondo di garanzia debiti commerciali introdotto dalla legge n. 145/2018, che impone accantonamenti crescenti in proporzione all’entità dei ritardi registrati, e l’art. 4-bis del d.l. n. 13/2023, che assegna all’indicatore di ritardo annuale la funzione di strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti responsabili dei pagamenti.
Con riferimento alla fattispecie concreta, la Sezione prende atto della regolarità degli obblighi di pubblicazione, ma rileva il parziale adempimento dell’art. 41 del d.l. n. 66/2014, in quanto il prospetto non è stato allegato al rendiconto per un errore materiale. Pur considerando le precisazioni dell’ente, la sottoscrizione e l’allegazione del prospetto costituiscono adempimenti formali obbligatori, sicché viene raccomandata la puntuale osservanza della norma. Quanto alle misure organizzative, la Sezione ne valuta positivamente l’adozione e raccomanda di proseguire e intensificare le azioni intraprese al fine di consolidare i risultati positivi raggiunti e di evitare le conseguenze risarcitorie connesse ai ritardi.
Nota della Redazione
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