Riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa solo previo accertamento del requisito sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 271 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’accredito figurativo di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 è autonomo rispetto al diritto alla pensione, seppure ad esso funzionale. Ne consegue che l’interesse ad agire per il riconoscimento del beneficio sussiste già in costanza di servizio, a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione e dalla sussistenza attuale dei relativi requisiti. La presentazione dell’istanza amministrativa tramite PEC è ammessa, non discendendo dalle disposizioni che hanno disciplinato la trasmissione telematica delle domande l’obbligo di presentazione esclusiva in forma telematica né l’introduzione di nuove cause di improponibilità o improcedibilità dell’azione giudiziale.

Il Fatto

Una lavoratrice, già dipendente del Ministero della giustizia e poi del Consiglio Superiore della Magistratura, presentava all’Inps un’istanza per il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74 per cento, al fine di usufruire del beneficio dei due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio previsto dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. La competente Commissione Medica accertava però un’invalidità pari al 60 per cento. Successivamente, la lavoratrice inviava all’Inps, tramite PEC, una richiesta di riconoscimento del beneficio, che l’Istituto non riscontrava. Nel frattempo, ella adiva la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della propria condizione di invalidità e il conseguente diritto alla contribuzione figurativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice, esaminando in via preliminare le eccezioni dell’Inps, ha respinto quella di carenza di interesse ad agire, sostenuta dall’Istituto sul presupposto che la ricorrente fosse ancora in servizio e non avesse i requisiti per la pensione. La Corte ha chiarito che l’accredito figurativo attribuisce un diritto già in un momento precedente alla maturazione del diritto pensionistico, incidendo sulla determinazione dell’anzianità contributiva e risultando decisivo per la definizione dell’an e del quantum del trattamento futuro. Da ciò deriva la sussistenza di un interesse attuale e concreto all’accertamento, anche in costanza di servizio, del requisito sanitario che legittima il beneficio.

È stata altresì respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di preventiva domanda amministrativa, non avendo l’Inps reperito l’istanza trasmessa via PEC. Il collegio ha rilevato che l’art. 38, comma 5, d.l. n. 78/2010, richiamato dall’Istituto, prevede espressamente l’utilizzo anche della PEC per l’invio delle istanze, modalità che assicura la certezza legale della conoscenza e la tracciabilità della trasmissione. In ogni caso, dalle disposizioni citate non discende alcun obbligo di presentazione esclusivamente telematica né l’introduzione di cause di improcedibilità, come già affermato da precedenti giurisprudenziali richiamati. La Corte ha inoltre sottolineato che l’Inps non aveva fornito alcun riscontro alla domanda della ricorrente, omettendo di segnalare l’eventuale necessità di una diversa modalità di trasmissione.

Nel merito, la controversia implica una valutazione di carattere medico-legale circa la sussistenza del requisito sanitario dell’invalidità superiore al 74 per cento. La Corte, in composizione monocratica, ha pertanto disposto con pronuncia non definitiva un incombente istruttorio, consultando l’Ufficio medico legale del Ministero della salute affinché esprima il proprio parere sulla diagnosi delle patologie, sulla percentuale di invalidità e sulla decorrenza. Il giudizio è stato rinviato all’udienza del 10 marzo 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *