Cessazione dal servizio successiva al d.l. n. 201/2011 ostativa alla pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. I App. n. 143 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata non sorge per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico tra l’infermità e il servizio, ma presuppone la cessazione dal servizio, quale elemento costitutivo ex art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. Il momento di insorgenza del diritto si ricollega alla cessazione dal servizio, con la conseguenza che alcun procedimento finalizzato al conseguimento della pensione privilegiata può instaurarsi anteriormente a tale evento. La cessazione dal servizio avvenuta dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, è circostanza ostativa all’ottenimento del trattamento di privilegio, non potendo il diritto sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più. Le deroghe di cui al terzo periodo del comma 1 dell’art. 6 citato — procedimenti in corso, termini di presentazione della domanda non scaduti, procedimenti instaurabili d’ufficio — riguardano tutte ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa. In difetto di notificazione della sentenza, l’appello davanti alla Corte dei conti deve essere notificato, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 178, comma 4, c.g.c., norma che preclude l’importazione del termine semestrale di cui agli artt. 285 e 286 c.p.c. La notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente, senza espressa menzione del procuratore costituito quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Il Fatto
Una dipendente comunale, cessata dal servizio nell’ottobre 2018, otteneva dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di VI categoria tab. A, con decorrenza dalla data del verbale della CMO che ne aveva accertato l’infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio con provvedimento del 2005. Il primo giudice riteneva la vicenda insensibile all’abrogazione dell’istituto disposta dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011, valorizzando l’anteriorità del riconoscimento della causa di servizio rispetto all’entrata in vigore della norma abrogativa. L’INPS proponeva appello, contestando l’applicabilità della deroga e deducendo che la cessazione dal servizio, avvenuta nel 2018, era successiva all’abrogazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività. La notifica della sentenza di primo grado effettuata all’INPS presso le sedi territoriali, senza il puntuale riferimento nominativo al difensore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 20866/2020. La tempestività va valutata alla stregua del termine lungo, che l’art. 178, comma 4, c.g.c. fissa in un anno dalla pubblicazione. Tale disciplina specifica preclude il rinvio al termine semestrale del codice di procedura civile, difettando la condizione della mancanza di disciplina.
Nel merito, la Corte ritiene l’appello fondato. L’art. 6, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 201/2011 ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata, con eccezioni tassative di carattere soggettivo e oggettivo. Il terzo periodo della norma esclude l’applicazione dell’abrogazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, a quelli per i quali non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e a quelli instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima di tale data.
La Corte osserva che la cessazione dal servizio costituisce elemento essenziale per accedere al trattamento di privilegio ex art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. Poiché nel caso di specie la cessazione è avvenuta nel 2018, ben oltre l’entrata in vigore della norma abrogativa, il diritto non può sorgere: nessun procedimento finalizzato alla pensione privilegiata può instaurarsi prima della cessazione, che rappresenta il discrimine anche per il computo dei termini di presentazione della domanda. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anteriore al 2011, non è sufficiente ad attivare le deroghe, che presuppongono tutte la cessazione dal servizio avvenuta prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.
La Corte richiama la Corte costituzionale n. 37/2026, che ha chiarito come la pensione privilegiata presupponga la cessazione del rapporto d’impiego e come il diritto non sorga per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo l’interessato essere cessato dal servizio per la presentazione della domanda entro cinque anni. La giurisprudenza contabile ha costantemente affermato che, in mancanza di cessazione, il diritto a pensione non è neanche sorto e che le ipotesi derogatorie riguardano tutte il caso in cui la cessazione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della norma. L’appello è accolto, con annullamento della sentenza impugnata e condanna della soccombente alle spese.
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Nota della Redazione
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