Consegnatario di azioni è chi ha la disponibilità giuridica, non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 139 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria, tenuto alla resa del conto giudiziale, non è il soggetto che detiene materialmente i titoli, ma colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei comuni privi di dirigenti delegati alla gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve dare conto non solo della consistenza dei titoli e delle loro variazioni, ma anche delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dall’ente titolare. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati. Se il conto è reso da soggetto non legittimato, il giudizio è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società di trasporti partecipata da un comune. Il conto è stato reso dal presidente della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, ossia il sindaco o il funzionario da lui delegato. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e quindi non legittimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto relativo a titoli azionari. Richiama l’orientamento contabile secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione è colui che ne ha la disponibilità giuridica, non quello che ne ha la mera disponibilità materiale.
La Corte precisa che, per il comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, quale organo di vertice dell’amministrazione. La conclusione trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
Il collegio sottolinea che il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di semplice detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. Da ciò deriva che il conto deve contenere non soltanto la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
La Corte ribadisce inoltre che il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché persiste l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto è stato reso da un soggetto privo della necessaria legittimazione, non essendo qualificabile come consegnatario dei titoli azionari. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e nulla dispone sulle spese.
Nota della Redazione
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