Rito abbreviato contabile ed estinzione per pagamento della somma ridotta (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 256 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. consente al convenuto di ottenere la definizione agevolata del processo mediante il pagamento di una somma ridotta rispetto alla pretesa attorea, quantificata nel decreto collegiale di ammissibilità. Il comprovato versamento della somma stabilita integra la condizione cui il comma 8 dell’art. 130 del c.g.c. ricollega la declaratoria di estinzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere. La definizione estintiva presuppone il previo accertamento dei presupposti di ammissibilità, il parere favorevole del Pubblico Ministero e la formale quantificazione della somma da versare. Le spese processuali possono essere compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie, ma la compensazione non incide sulla natura estintiva del provvedimento.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale nei confronti di un ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. L’atto di citazione contestava il danno all’immagine della P.A., correlato a una sentenza penale di condanna definitiva per rivelazione di segreti d’ufficio, di cui all’art. 326, comma 1, cod. pen., e quantificava la pretesa risarcitoria in euro 5.000,00 in favore dell’Amministrazione di appartenenza.
Il convenuto, costituendosi, chiedeva in via preliminare di accedere al rito abbreviato e offriva il pagamento di euro 2.500,00, pari al cinquanta per cento del danno contestato. In subordine eccepiva l’inammissibilità della citazione per tardività rispetto al termine di centoventi giorni previsto dall’art. 67, comma 5, del c.g.c. e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato in via prioritaria l’istanza di definizione agevolata, ritenendola ammissibile sulla base del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero e della verifica dell’assenza delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile. Con decreto n. 2/2025 il Collegio ha quantificato in euro 2.500,00 la somma da versare in favore della Guardia di Finanza, individuando così l’importo necessario per la definizione del giudizio.
Il convenuto ha provveduto al pagamento, come attestato dal documento bancario depositato il 30 settembre 2025, recante la causale riferita al decreto di ammissione e al giudizio, con imputazione di bilancio. L’adempimento è avvenuto prima dell’udienza e in conformità alla somma indicata dal Collegio.
All’udienza del 10 dicembre 2025 il difensore ha chiesto la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese. Il Pubblico Ministero, preso atto del versamento, ha concordato sull’estinzione, rimettendosi al Collegio in ordine alle spese. Non residuavano quindi contestazioni sull’an della definizione estintiva.
La Corte ha pertanto ritenuto che il giudizio potesse essere definito ai sensi del comma 8 dell’art. 130 del c.g.c., per essere intervenuto il comprovato pagamento della somma stabilita nel decreto di ammissione. La pronuncia dichiara estinto il giudizio di responsabilità a seguito dell’adempimento.
Quanto al regolamento delle spese, la Sezione ha ravvisato nelle peculiarità della fattispecie idonei motivi per disporne la compensazione, assorbendo ogni altra questione, ivi compresa l’eccezione di inammissibilità della citazione sollevata in via subordinata dal convenuto.
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Nota della Redazione
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